Corte di giustizia, Sentenza C-711/19
Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'8 ottobre 2020. — Admiral Sportwetten GmbH e a. contro Magistrat der Stadt Wien. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva (UE) 2015/1535 – Articolo 1 – Procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione – Nozione di “regola tecnica” – Giochi d’azzardo – Imposta locale sulla gestione dei terminali per l’accettazione delle scommesse – Normativa fiscale – Omessa notifica alla Commissione europea – Opponibilità al contribuente. — Causa C-711/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che una tassa comunale austriaca sui terminali per l’accettazione delle scommesse integri una “regola tecnica” ai sensi della direttiva 2015/1535. La norma fiscale si limita infatti a definire il presupposto d’imposta e non incide sulle caratteristiche tecniche dei terminali, né su condizioni tali da influenzarne in modo significativo composizione o commercializzazione. Non essendo una regola tecnica, non sussisteva alcun obbligo di notifica preventiva alla Commissione e la seconda questione è rimasta assorbita.
Imposta locale sui terminali per l’accettazione delle scommesse e nozione di “regola tecnica” ex direttiva 2015/1535: esclusione dell’obbligo di notifica e quindi dell’inopponibilità al contribuente
La questione giuridica
Se una disposizione tributaria nazionale che istituisce un’imposta sulla gestione di terminali per l’accettazione delle scommesse debba essere qualificata come “regola tecnica” ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2015/1535; in caso affermativo, se la mancata notificazione preventiva alla Commissione comporti l’inapplicabilità dell’imposta nei confronti dei privati.
Principio di diritto
Una disposizione tributaria nazionale che si limita a istituire un’imposta sulla gestione di terminali per l’accettazione delle scommesse, definendo l’ambito applicativo del prelievo ma senza prescrivere caratteristiche tecniche dei terminali, senza imporre condizioni che incidano sulla loro composizione o commercializzazione, senza riguardare un servizio fornito a distanza e senza contenere un divieto di fabbricazione, importazione, commercializzazione, utilizzo o prestazione, non costituisce una “regola tecnica” ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2015/1535; di conseguenza, l’omessa notifica alla Commissione non comporta l’inopponibilità di tale imposta ai privati.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva (UE) 2015/1535
- Articolo 1 della direttiva (UE) 2015/1535
- Articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535
- Allegato I della direttiva (UE) 2015/1535
Imposta sui terminali per l’accettazione delle scommesse e nozione di “regola tecnica”
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof (Austria) in una controversia tra operatori del settore delle scommesse e il Comune di Vienna. Il nodo centrale era stabilire se una norma tributaria locale che assoggetta a imposta la gestione di terminali per l’accettazione delle scommesse debba essere notificata alla Commissione ai sensi della direttiva 2015/1535, perché qualificabile come “regola tecnica”.
Fatti e procedimento principale
Admiral Sportwetten GmbH, Novomatic AG e AKO Gastronomiebetriebs GmbH contestavano l’imposta prevista dal Wiener Wettterminalabgabegesetz (WWAG), chiedendo la fissazione dell’importo dovuto in EUR 0. Il Comune di Vienna aveva invece determinato l’imposta in EUR 350 per terminale e per mese, e i ricorsi erano stati respinti dal Bundesfinanzgericht.
Nel ricorso in Revision, gli operatori sostenevano che le disposizioni del WWAG costituissero regole tecniche non notificate alla Commissione, con conseguente inapplicabilità dell’imposta. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla Corte se la normativa rientrasse nella nozione di regola tecnica e, in caso affermativo, se la mancata notifica rendesse l’imposta non opponibile ai privati.
Normativa rilevante
La Corte richiama l’articolo 1 della direttiva 2015/1535, che definisce:
- la nozione di “servizio” della società dell’informazione;
- la “specificazione tecnica”;
- l’“altro requisito”;
- la “regola relativa ai servizi”;
- la “regola tecnica”, incluse alcune ipotesi de facto.
Viene inoltre richiamato l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, che impone agli Stati membri di notificare alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, nonché l’allegato I, punto 1, lettera d), che esclude dai servizi a distanza i “giochi elettronici messi a disposizione di un giocatore presente in una sala giochi”.
Ragionamento della Corte
La Corte esamina separatamente tutte le possibili categorie di “regola tecnica”.
1. Nessuna “specificazione tecnica”
Per rientrare in questa categoria, la norma deve riferirsi al prodotto o al suo imballaggio e definire caratteristiche richieste del prodotto. Nel caso di specie, il WWAG non disciplina le caratteristiche tecniche dei terminali: si limita a definire, tramite l’articolo 1 e l’articolo 2, punto 1, cosa debba intendersi per “terminale per l’accettazione delle scommesse” ai fini dell’imposta. Le specifiche tecniche dei terminali erano invece contenute in un’altra legge, il WW, che risultava già notificato.
2. Nessun “altro requisito”
L’“altro requisito” concerne prescrizioni per un prodotto che incidono sul suo ciclo di vita dopo la commercializzazione e che possono influenzarne significativamente composizione, natura o commercializzazione. La Corte osserva che la norma fiscale non contiene alcuna condizione di questo tipo: determina soltanto il perimetro del tributo.
3. Nessuna “regola relativa ai servizi”
La nozione riguarda i servizi della società dell’informazione, cioè servizi forniti a distanza. Qui, invece, la messa a disposizione di giochi con scommesse tramite terminali è considerata un servizio non fornito a distanza, sicché la normativa non può rientrare in tale categoria.
4. Nessun divieto e nessuna regola tecnica de facto
La norma non vieta la fabbricazione, importazione, commercializzazione o utilizzazione dei terminali, né la prestazione del servizio. Le sanzioni previste in caso di evasione dell’imposta colpiscono il soggetto passivo e non il prodotto o il servizio. Quanto alle regole tecniche de facto, la Corte ricorda che una semplice normativa fiscale, non accompagnata da specificazioni tecniche o altri requisiti cui miri a garantire l’osservanza, non può essere qualificata in tal senso.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che una disposizione tributaria nazionale che istituisce un’imposta sulla gestione di terminali per l’accettazione delle scommesse non è una “regola tecnica” ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2015/1535. Di conseguenza, non essendovi obbligo di notifica preventiva alla Commissione, non si pone neppure un problema di inopponibilità dell’imposta ai contribuenti. La seconda questione resta assorbita.
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