Sentenza n. 465/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento - della determinazione del Comune di Scansano n. 526 del 11.11.2025, avente ad oggetto “Avviso per incarico direzione scientifica Museo Archeologico e della Vite e del Vino di Scansano. Presa d’atto e approvazione verbale della commissione giudicatrice e nomina del vincitore”; - nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi: l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore scientifico del Museo archeologico e della vite e del vino di Scansano del 30.09.2025; il verbale della commissione giudicatrice del 10.11.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della selezione per il conferimento dell'incarico di direzione scientifica del Museo Archeologico e della Vite e del Vino di Scansano, inclusi l'avviso, il verbale della commissione e la nomina del vincitore
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva, contestando anche la mancata esclusione del candidato risultato vincitore. Nel corso del giudizio il Comune ha documentato che il vincitore aveva comunicato il recesso dall'incarico e che l'Amministrazione lo aveva accettato. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione sull'annullamento, mantenendo l'interesse alla regolazione delle spese. Ai fini delle spese, il Collegio ha rilevato che la domanda concernente la mancata esclusione del vincitore non avrebbe potuto essere accolta, poiché la domanda di partecipazione era stata tempestivamente presentata tramite PEC. È invece rimasta non adeguatamente provata la tempestività del deposito dell'elaborato progettuale valutato dalla commissione: il riferimento manoscritto all'ora del deposito era privo di sottoscrizione leggibile e il timbro del protocollo non riportava numero progressivo né firma. La successiva nota della responsabile dell'Area amministrativa, fondata su ricordi personali dell'orario visualizzato sul computer dell'ufficio, non è stata ritenuta assistita da efficacia fidefacente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione del recesso del vincitore dall'incarico e della relativa accettazione da parte del Comune. La controversia è stata comunque esaminata ai soli fini della regolazione delle spese. Il Collegio ha ritenuto infondata la censura relativa alla tardività della domanda di partecipazione del vincitore, risultata tempestiva sulla base del protocollo informatico. Ha invece evidenziato l'insufficiente prova della tempestività del deposito dell'elaborato progettuale, precisando che l'efficacia probatoria privilegiata appartiene al registro di protocollo, quale atto pubblico, e non a una nota successiva del funzionario amministrativo basata su ricordi personali. Per tali ragioni le spese sono state compensate per metà e, per la parte residua di 1.500 euro oltre oneri e accessori, poste a carico del Comune. Nulla è stato disposto sulle spese nei confronti del controinteressato non costituito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 1699 c.c.
L'efficacia di atto pubblico assistito da pubblica fede richiede la redazione, con le formalità previste, da parte di un notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato.
Massime di principio
- Il recesso del vincitore da una procedura selettiva, accettato dall'amministrazione, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla domanda di annullamento degli atti della procedura, con conseguente improcedibilità del ricorso.
- Ai fini della regolazione delle spese dopo la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può valutare la probabilità di accoglimento delle censure originariamente dedotte.
- La tempestività della presentazione di un'istanza acquisita dall'amministrazione può essere provata dai dati del protocollo informatico; nel caso esaminato, tali dati hanno dimostrato la tempestività della domanda di partecipazione.
- La tempestività del deposito di un elaborato valutato in una procedura selettiva non può essere adeguatamente dimostrata da annotazioni manoscritte prive di sottoscrizione leggibile, da un timbro privo di numero progressivo e firma o da una successiva attestazione del funzionario fondata su ricordi personali. Il registro di protocollo, con i dati e le informazioni in esso riportati, costituisce invece l'atto pubblico assistito dalla relativa efficacia probatoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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