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Sentenza

Sentenza del 13/06/2018 n. 15455 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato tre avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2003-2004, contestando l'omessa dichiarazione e il mancato versamento dell'imposta. Ha sostenuto che gli immobili fossero fabbricati rurali strumentali alle attività agricole dei soci e quindi esenti, richiamando i requisiti previsti dal D.L. n. 557/1993, precedenti decisioni favorevoli per annualità anteriori e un'istanza presentata all'Ufficio tecnico erariale per ottenere la categoria catastale D/10. In Cassazione ha dedotto, tra l'altro, violazione del giudicato esterno, formazione del silenzio-assenso sulla richiesta di variazione catastale, omessa motivazione e mancata considerazione della ruralità già riconosciuta per gli anni 1999-2000.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della CTR, ritenendo inammissibili o comunque infondate le censure. In particolare, la società non aveva riprodotto integralmente nel ricorso le sentenze invocate come giudicato esterno, impedendo alla Corte di verificarne oggetto, efficacia e rilevanza; la questione del silenzio-assenso era stata inoltre proposta per la prima volta in Cassazione. È stato ribadito che, ai fini dell'esenzione ICI dei fabbricati rurali, è decisiva l'iscrizione catastale nelle categorie A/6 o D/10. Se l'immobile risulta iscritto in una diversa categoria, il contribuente deve impugnare tempestivamente il classamento per ottenere il riconoscimento della ruralità. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.900,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133

    Individua i requisiti per qualificare come rurali gli immobili abitativi o strumentali alle attività agricole.

  • D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14

    La classificazione catastale degli immobili ha efficacia vincolante al fine di determinare la soggezione ad ICI.

    L'iscrizione catastale come A/6 o D/10, quando collegata al riconoscimento dei requisiti di ruralità, determina l'esenzione ICI; una diversa categoria catastale esclude automaticamente il beneficio finché il classamento non viene modificato.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)

    Disciplina il presupposto oggettivo dell'ICI e concorre a escludere dall'imposta gli immobili rurali correttamente classificati.

  • Codice civile, art. 2909, e codice di procedura civile, art. 324

    Regolano l'efficacia del giudicato. Chi invoca un giudicato esterno deve allegarlo in modo completo e autosufficiente, riproducendo nel ricorso il testo integrale della decisione rilevante.

  • R.D.L. n. 652/1939, art. 20

    È stato richiamato dalla società per sostenere la formazione del silenzio-assenso sulla richiesta di variazione catastale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova nel giudizio di Cassazione.

  • L. n. 241/1990, art. 21-septies

    È stato invocato in relazione agli atti dell'Agenzia del Territorio, ma la relativa censura non ha inciso sull'esito del giudizio.

  • Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 18565/2009

    L'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10) ... non è soggetto all'imposta.

    Fissa il principio secondo cui, ai fini ICI, la classificazione catastale A/6 o D/10 è elemento decisivo per il riconoscimento dell'esenzione dei fabbricati rurali.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione ICI di un fabbricato rurale non è sufficiente dimostrare in astratto che l'immobile sia utilizzato per attività agricole: occorre che il classamento catastale rifletta la ruralità, normalmente mediante categoria A/6 per le abitazioni o D/10 per gli immobili strumentali.
  • Se il fabbricato è accatastato in una categoria diversa, il contribuente deve contestare il classamento con un'apposita procedura amministrativa o giudiziale; la sola impugnazione dell'avviso ICI, di regola, non sostituisce tale iniziativa.
  • Una precedente sentenza favorevole relativa ad altre annualità non produce automaticamente effetti per gli anni successivi: il giudicato deve riguardare lo stesso oggetto e deve essere allegato e dimostrato integralmente.
  • Le questioni e i fatti rilevanti devono essere dedotti nei giudizi di merito. Non è normalmente possibile introdurre per la prima volta in Cassazione argomenti come il silenzio-assenso o nuove contestazioni sul classamento.
  • Nel ricorso per Cassazione vale un rigoroso onere di autosufficienza: chi denuncia l'omessa considerazione di una domanda, eccezione o sentenza deve riportarne integralmente il contenuto e indicare dove sia stata proposta nei precedenti gradi.
  • Anche il Comune, qualora intenda contestare l'esenzione di un immobile classificato A/6 o D/10, deve impugnare autonomamente l'attribuzione catastale; non può limitarsi a disconoscere la ruralità nell'accertamento ICI.

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