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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10213/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per peculato: censure di nullità per omessa/irregolare notifica del decreto di citazione in appello (notificato alla residenza e non al domicilio eletto) e doglianze sulla carenza probatoria della condotta di appropriazione. La difesa lamentava inoltre inversione dell'onere della prova per la mancata presentazione dei rendiconti, l'errata esclusione di giustificativi prodotti ex post e la non considerazione delle dichiarazioni delle badanti che avrebbero dimostrato l'uso delle somme per bisogni degli amministrati.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo (nullità notifica) la Corte ha ritenuto che l'avviso fosse stato regolarmente effettuato al difensore di fiducia ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p., e che l'elezione di domicilio addotta nel ricorso riguardava un diverso procedimento; inoltre eventuali nullità di regime intermedio dovevano essere eccepite nel corso del giudizio di appello. Sul merito la Corte ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate: ha rilevato prelievi complessivi contestati (circa €41.000) e l'assenza di rendiconti prodotti dall'imputata, ha però accolto e detratto spese debitamente documentate per circa €11.000. Le altre pezze giustificative sono state ritenute inidonee e le dichiarazioni delle badanti valutate inattendibili rispetto ai dati documentali e alla spesa media plausibile. La Corte ha escluso un'ingiustificata inversione dell'onere della prova, spiegando che la mancata rendicontazione è stata valutata unitamente ad altri elementi come indice di inadeguatezza giustificativa e sintomo di appropriazione. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la notifica al difensore di fiducia quando non è possibile procedere presso il domicilio eletto; la Corte ha ritenuto valida la notifica al difensore in tali condizioni

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale connesso alle pronunce conseguenti all'inammissibilità (implicito riguardo alle statuizioni di condanna alle spese e alle somme dovute)

Massime di principio

  • La valida notifica al difensore di fiducia ai sensi dell'art.161, c.4 c.p.p. esclude di regola l'impugnazione fondata sulla mancata notifica al domicilio eletto, salvo che l'elezione di domicilio si riferisca espressamente allo stesso procedimento e la nullità venga tempestivamente eccepita nel corso del giudizio.
  • La mancata produzione dei rendiconti da parte di un amministratore di sostegno è un elemento rilevante di valutazione ma non costituisce di per sé inversione dell'onere della prova: il giudice valuta complessivamente la documentazione prodotta, deduce e scorpora le spese effettivamente giustificate e può ritenere il residuo indebito se le giustificazioni sono insufficienti o incoerenti.
  • Le giustificazioni documentali prodotte ex post devono essere dettagliate e coerenti con i flussi contabili; importi comprovati vengono detratti e riconosciuti, mentre attestazioni generiche o non corroborate (es. dichiarazioni di terzi senza riscontro) hanno limitato valore probatorio.
  • Le impugnazioni che contestano fatti di merito richiedono un confronto puntuale e specifico con le motivazioni di fatto della sentenza; deduzioni generiche e non specificate sono destinate all'inammissibilità o al rigetto.
  • In temi di peculato il peso probatorio resta in capo all'accusa, ma l'omessa tenuta di rendiconti espone l'amministratore a presunzioni negative che, integrate con altri elementi probatori, possono portare alla condanna.

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