Ordinanza n. 329/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Marche, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti relativi al subentro di altra impresa nell'area portuale oggetto di concessione
Esito
Favorevole al resistente (autorità portuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa concessionaria ha appellato l'ordinanza cautelare con cui il TAR Marche aveva respinto la domanda di sospensione degli atti amministrativi relativi al subentro della controinteressata nell'area portuale oggetto di concessione. Dalle motivazioni dell'ordinanza d'appello emerge che l'appellante deduceva un pregiudizio economico connesso alla rimozione delle opere realizzate nell'area portuale. L'area era stata assegnata alla controinteressata all'esito di una procedura comparativa svolta ai sensi dell'art. 37 cod. nav., nella quale l'Autorità portuale aveva utilizzato come elemento esclusivo di selezione il maggior canone offerto, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità riconosciutale dalla disposizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che le censure non fossero idonee a sovvertire la prognosi sull'esito del ricorso già formulata dal TAR ai sensi dell'art. 55, comma 9, c.p.a. L'ordinanza di primo grado è stata considerata sufficientemente motivata con riguardo al profilo ritenuto assorbente, sicché non era necessario esaminare autonomamente il periculum in mora. In ogni caso, nella comparazione degli interessi, al pregiudizio economico dell'appellante si contrapponeva quello speculare della controinteressata, che aveva già sostenuto spese per il subentro nell'area. Il giudice ha attribuito prevalenza alla controinteressata, risultata vincitrice della procedura comparativa ex art. 37 cod. nav., valorizzando sia il criterio del maggior canone offerto sia l'ampia discrezionalità esercitata dall'Autorità portuale. Le spese dell'appello cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 9, c.p.a.
La prognosi cautelare formulata dal giudice di primo grado non è stata ritenuta superabile dalle censure d'appello; il profilo assorbente rendeva superflua un'autonoma valutazione del pericolo di pregiudizio.
art. 37 cod. nav.
Consente lo svolgimento della procedura comparativa per l'assegnazione della concessione e riconosce all'autorità amministrativa un'ampia discrezionalità nella scelta dei criteri di selezione, tra i quali può essere posto in via esclusiva il maggior canone offerto.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, l'ordinanza di primo grado può essere confermata quando le censure non sono idonee a sovvertire la prognosi sull'esito del ricorso già formulata dal primo giudice, purché essa sia sufficientemente motivata su un profilo assorbente.
- Quando il giudice individua un profilo assorbente idoneo a sorreggere il rigetto della domanda cautelare, non è necessario procedere a un'autonoma valutazione del periculum in mora.
- Nella comparazione cautelare degli interessi, il pregiudizio economico del ricorrente può essere recessivo rispetto a quello della controinteressata che abbia già sostenuto spese per il subentro nell'area oggetto della concessione.
- Nelle procedure comparative per il rilascio di concessioni portuali ai sensi dell'art. 37 cod. nav., l'autorità portuale dispone di ampia discrezionalità nella individuazione dei criteri di selezione e può ritenere il maggior canone offerto elemento esclusivo di comparazione, salvo i limiti derivanti dalla legge e dal sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità amministrativa.
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