Cassazione Penale, Sentenza n. 1722/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero contro l'assoluzione pronunciata dal GUP (assoluzione perché il fatto non sussiste). Il motivo principale del ricorso in Cassazione era la dedotta violazione e errata interpretazione dell'art. 589 c.p.p. (rinuncia all'impugnazione del pubblico ministero), nonché vizio motivazionale nella valutazione della efficacia della revoca della rinuncia all'impugnazione effettuata dal Procuratore generale dopo l'inizio della discussione. Il Procuratore generale ha inoltre chiesto in udienza dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse del ricorrente. Il giudice ha rilevato che, secondo lo stesso ricorrente, il termine di prescrizione si era estinto prima della decisione di questa Corte (reato commesso il 17/7/2015 e prescrizione maturata il 21/2/2023, tenuto conto di una sospensione di 35 giorni), per cui mancava al pubblico ministero un interesse concreto e attuale a proseguire il gravame. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'interesse ad impugnare del pubblico ministero deve essere concreto e persistere fino alla decisione; non è sufficiente impugnare per la sola affermazione astratta di principi giuridici. Per tali ragioni la Corte non ha esaminato nel merito la questione circa l'efficacia della revoca della rinuncia ex art. 589 c.p.p. e non ha accolto la richiesta di declaratoria di estinzione del reato in questa sede (il ricorso è stato dichiarato inammissibile).
Norme richiamate
art. 449 cod. pen.
Norma che individua il reato contestato all'imputato. Nel provvedimento è richiamata solo per identificare il capo d'imputazione (assoluzione perche' il fatto non sussiste).
art. 589 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la rinuncia all'impugnazione dell'organo dell'accusa (modalità e termini). Nel ricorso di merito le parti discutevano sulla efficacia della rinuncia resa dopo l'apertura della discussione e sulla possibilità di revoca; la Cassazione, però, non ha deciso il profilo interpretativo in via definitiva perché ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
art. 23-bis D.L. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020) e D.Lgs. n. 150/2022
Richiamate in relazione alla trasformazione del rito e alle disposizioni emergenziali che hanno inciso sulle modalità di svolgimento dell'udienza, ma la Corte non ha fondato il provvedimento su una specifica applicazione di tali norme.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U., n. 6624/2011 e altre pronunce richiamate)
Principio richiamato: il pubblico ministero ha interesse ad impugnare solo se questo interesse è concreto, attuale e perdura fino alla decisione; non è ammesso proporre ricorso di cassazione del PM per mera affermazione astratta di principi di diritto quando la pronuncia non può comportare un vantaggio pratico per l'accusa.
Massime di principio
- Il pubblico ministero ha legittimazione ad impugnare solo se sussiste un interesse concreto e attuale all'annullamento o alla modifica della decisione; tale interesse deve persistere fino alla decisione della Corte e non può consistere nella mera affermazione teorica di un principio giuridico.
- Se, tra la pronuncia della sentenza impugnata e la decisione della Corte di cassazione, interviene una causa estintiva del reato (per es. prescrizione), il pubblico ministero può perdere l'interesse ad impugnare e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
- Le questioni relative alla validità, ai tempi e agli effetti della rinuncia all'impugnazione prevista dall'art. 589 c.p.p. (in particolare quando sia stata manifestata dopo l'inizio della discussione o se sia stata successivamente revocata) possono essere rilevanti sul piano processuale, ma la Corte di cassazione le esaminerà solo se il ricorso sia ammissibile e sussista un interesse reale al giudizio.
- Il calcolo dei termini di prescrizione, incluse le sospensioni eventualmente disposte dal giudice, è cruciale per valutare l'interesse all'impugnazione; chi esercita l'azione deve monitorare tempestivamente i termini e le cause di sospensione/interruzione per non incorrere in decadenze o perdita di interesse.
- La Corte di cassazione non proclama d'ufficio principi di diritto in assenza di un ricorso ammissibile e di un interesse concreto: non si utilizza la Cassazione per pronunciamenti puramente astratti senza effetti pratici sul provvedimento impugnato.
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