Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29657/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente sottoscritta dalla ricorrente e dal difensore munito di procura, e dell'accettazione scritta della controparte. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., disponendo la compensazione/assenza di spese nel senso di "nulla spese". Non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito dei motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia tra una società editoriale e una giornalista riguardava l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso dal 2001 al 2015, con richiesta di riconoscimento della qualifica di redattore, delle differenze retributive rispetto ai compensi percepiti, del risarcimento del danno per il periodo successivo alla cessazione del rapporto e del ripristino del rapporto di lavoro. La Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione della lavoratrice, valorizzando una collaborazione continuativa protrattasi per quasi quattordici anni, caratterizzata dalla costante produzione di numerosi articoli e dalla disponibilità a riferire su fatti locali e nazionali. Contro tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione con un motivo, ma prima della decisione depositava rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il deposito della proposta e della memoria in vista dell'adunanza camerale non partecipata.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo.

  • art. 391 c.p.c.

    In caso di rinuncia accettata, il giudizio si estingue e non si provvede sulle spese.

  • art. 391 c.p.c., comma 4

    La Corte richiama la disposizione per escludere la pronuncia sulle spese.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dalla parte e dal difensore munito di idonea procura, estingue il giudizio quando sia accettata dalla controparte.
  • Quando interviene rinuncia al ricorso accettata dal controricorrente, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e dichiara l'estinzione del processo.
  • In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può non provvedere sulle spese se ricorrono i presupposti indicati dall'art. 391 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.