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Sentenza

Sentenza n. 54/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento prot. U.INAIL.18600.14/04/2025.0015646 emesso dall’INAIL – Sede di Piacenza, notificato a mezzo pec in data 14/04/2025, con il quale, a seguito di riesame ex art. 19 dell’Avviso Pubblico, è stata disposta l’inammissibilità della domanda ISI n. I185123-000019 e la esclusione definitiva dell’impresa dalla procedura di finanziamento previsto dal Bando ISI INAIL 2023, per presunta violazione degli articoli 7 e 11 dell’Avviso Pubblico; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, eventualmente adottato e ancorché non conosciuto dalla società ricorrente; - del preavviso di rigetto (prot. U.INAIL.18600.26/03/2025.0013126) redatto e trasmesso dall’INAIL – Sede di Piacenza in data 26/03/2025, in quanto atto presupposto del provvedimento definitivo impugnato e contenente le motivazioni anticipate del rigetto; - delle disposizioni dell’Avviso Pubblico ISI INAIL 2023 Direzione Regionale Emilia Romagna (di seguito anche Bando), assegnatamente gli articoli 7 e 11, nella misura in cui limitino l’accesso al finanziamento per la tipologia soggettiva della ricorrente, quindi ritenuti lesivi dei diritti soggettivi della società e sproporzionati rispetto alla ratio dell’Avviso Pubblico; - dell’elenco cronologico definitivo aggiornato dell’Avviso Pubblico ISI 2023, nella parte in cui ha escluso dal finanziamento la Società ricorrente, originariamente ammessa in posizione utile; - nonché di tutti gli atti della suddetta procedura di finanziamento, ivi compresi tutti gli atti istruttori relativi alla fase di verifica ex art. 19 Avviso Pubblico, nella parte in cui risultino lesivi degli interessi della ricorrente; … nonché per l’accertamento … - della sussistenza in capo alla società dei requisiti soggettivi previsti dall’Avviso Pubblico ISI 2023 Direzione Regionale Emilia Romagna per l’ammissione al finanziamento; - del diritto della ricorrente alla riammissione nell’elenco cronologico definitivo delle domande ISI INAIL 2023 e al ripristino della legittima posizione nella graduatoria; - del diritto al finanziamento richiesto, nei limiti dell’importo ritenuto ammissibile, con eventuale ricalcolo del punteggio e/o rettifica degli esiti della verifica amministrativa ex art. 19.

Giustizia amministrativa202500399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento INAIL di inammissibilità ed esclusione definitiva dalla procedura di finanziamento Bando ISI INAIL 2023, adottato all'esito del riesame

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda per un finanziamento a fondo perduto dell'Avviso Pubblico ISI INAIL 2023, Asse 5.1, per l'acquisto di un trattore agricolo. Dopo l'ammissione e l'acquisto del bene, l'INAIL aveva rilevato un'irregolarità contributiva riferita a un socio, successivamente sanata, e aveva poi escluso la società ritenendo che le società agricole prive di dipendenti e non titolari di un rapporto assicurativo INPS per l'attività oggetto dell'intervento non fossero ammesse al finanziamento. L'INAIL aveva inoltre richiamato quale ulteriore causa di esclusione un precedente finanziamento ottenuto dal socio, quale titolare di una ditta individuale, con il Bando ISI 2021. La ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 11 dell'Avviso, poiché l'obbligo di regolarità contributiva riguarda anche i soci lavoratori iscritti a gestioni separate INPS e non implica la necessaria presenza di dipendenti; erronea estensione a tutti gli assi di una limitazione prevista dall'art. 3 per i progetti dell'Allegato 1.2; irragionevole discriminazione tra imprese agricole in base alla forma organizzativa e contrattuale dei lavoratori; erronea applicazione dell'art. 7, comma 5, quanto al precedente finanziamento del socio, riferibile a un soggetto giuridico diverso dalla società richiedente; violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per l'introduzione di tale motivazione soltanto nel provvedimento finale; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, contraddittorietà, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione; violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, tutela del lavoro, previdenza, libertà di iniziativa economica, buon andamento e imparzialità; violazione del termine di 120 giorni previsto dall'art. 19 dell'Avviso.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittimo il primo motivo di esclusione, rilevando che l'art. 7 dell'Avviso richiede l'assoggettamento e la regolarità assicurativa e contributiva sia per i lavoratori subordinati sia per i soci che svolgono attività lavorativa a favore dell'impresa, anche se iscritti a gestioni separate INPS. Ne consegue che la mancanza di dipendenti non preclude, di per sé, l'accesso al finanziamento per le società composte da soci lavoratori, purché questi siano regolarmente assoggettati e adempienti agli obblighi contributivi e assicurativi. La previsione dell'art. 3, che esclude espressamente le imprese senza dipendenti per determinati progetti dell'Allegato 1.2, conferma che tale limitazione non può essere estesa agli altri progetti o assi mediante interpretazione amministrativa. È stato ritenuto illegittimo anche il secondo motivo di esclusione: il precedente finanziamento ottenuto dalla ditta individuale del socio non può essere imputato alla società semplice richiedente, poiché ditta individuale e società di persone sono soggetti giuridici distinti. Il TAR ha inoltre rilevato che tale motivazione era nuova rispetto al preavviso di rigetto, ma ha assorbito le restanti censure. Ha quindi annullato il provvedimento di esclusione e disposto, quale effetto conformativo, la riammissione della società alla procedura di finanziamento. Le spese sono state compensate, con obbligo dell'INAIL di rifondere il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 Avviso Pubblico ISI INAIL 2023

    Al momento della domanda, i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui all’articolo 6 del presente Avviso devono soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: (...) essere regolarmente iscritti alla gestione assicurativa e previdenziale (assoggettati); (...) Tale requisito è richiesto sia per i lavoratori subordinati che per i soci che svolgono attività lavorativa a favore dell’impresa, anche se iscritti alle gestioni separate Inps.

    La regolarità assicurativa e contributiva deve essere verificata anche con riferimento ai soci lavoratori; la società priva di dipendenti non è per ciò solo esclusa dalla procedura.

  • art. 11 Avviso Pubblico ISI INAIL 2023

    È richiamato dall'INAIL quale base della decisione di esclusione, ma il TAR ha ritenuto illegittima l'interpretazione applicata dall'Amministrazione.

  • art. 3 Avviso Pubblico ISI INAIL 2023

    I progetti di cui all’Allegato 1.2: non possono essere presentati dalle imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci.

    L'esclusione delle imprese prive di dipendenti riguarda i progetti indicati dall'Allegato 1.2 e non può essere estesa agli altri progetti o assi dell'Avviso.

  • art. 7, comma 5, Avviso Pubblico ISI INAIL 2023

    non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della domanda online, il provvedimento di concessione del finanziamento per uno degli Avvisi, Isi Agricoltura 2019/2020, Isi 2021 e 2022

    La causa di esclusione per precedente concessione deve essere riferita al soggetto giuridico che presenta la domanda e non può essere estesa al richiedente per il solo fatto che un suo socio, quale titolare di ditta individuale, abbia ottenuto un precedente finanziamento.

  • art. 19 Avviso Pubblico ISI INAIL 2023

    La ricorrente ne aveva dedotto la violazione per tardività della verifica e del provvedimento, ma la censura è stata assorbita.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il TAR ha rilevato che la motivazione relativa al precedente finanziamento del socio era stata introdotta soltanto nel provvedimento finale, senza essere previamente comunicata nel preavviso di rigetto; la censura è stata assorbita.

  • art. 2266 c.c.

    la società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi

    La disposizione è richiamata quale conferma della distinzione soggettiva tra società di persone e soci.

  • art. 2267 c.c.

    I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci […]

    La separazione patrimoniale tra società e soci conferma l'alterità soggettiva rilevante ai fini dell'imputazione dei precedenti finanziamenti.

  • art. 2260 c.c.

    […] Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. […]

    La distinzione tra società e amministratori è richiamata quale ulteriore elemento della soggettività autonoma della società di persone.

Massime di principio

  • In una procedura di finanziamento, quando la lex specialis richiede la regolarità assicurativa e contributiva sia dei lavoratori subordinati sia dei soci che svolgono attività lavorativa per l'impresa, la mancanza di dipendenti non costituisce di per sé causa di esclusione per una società composta da soci lavoratori regolarmente iscritti alle competenti gestioni previdenziali.
  • Una limitazione soggettiva prevista dalla lex specialis per specifiche categorie di progetti non può essere estesa dall'amministrazione, in via interpretativa, a progetti o assi diversi da quelli espressamente indicati dal bando.
  • La causa di esclusione collegata all'ottenimento di precedenti finanziamenti deve essere verificata con riferimento al soggetto giuridico che presenta la domanda; il precedente beneficio ottenuto da un socio quale titolare di una ditta individuale non è imputabile alla distinta società di persone richiedente.
  • La società di persone costituisce un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici, distinto dai soci e dalle eventuali imprese individuali da questi esercitate; pertanto, ai fini dell'accesso a benefici pubblici, non è legittimo assimilare automaticamente la società al socio beneficiario di un precedente finanziamento.
  • L'amministrazione non può fondare il provvedimento finale su una causa ostativa nuova, non previamente comunicata nel preavviso di rigetto, senza consentire all'interessato di presentare osservazioni su tale specifico motivo.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRevoca e recupero dei contributiPartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del poterePartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicitàEccesso di potere

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