Cassazione Penale, Sentenza n. 20912/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda un sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto, quantificato in euro 870.000, disposto in relazione a una operazione ritenuta distrattiva tra una società poi fallita e un'altra società riferibile all'indagato. Secondo l'accusa, la prima società avrebbe destinato le somme, ottenute tramite finanziamento bancario, alla seconda per consentirle di onorare un debito garantito dalla prima, con conseguente depauperamento del patrimonio della fallita. Dopo un primo annullamento del provvedimento del riesame da parte della Cassazione con rinvio, il Tribunale del riesame ha confermato il sequestro ritenendo: fermo il fumus già ritenuto; la società destinataria delle somme un mero schermo dell'indagato; non sopravvenuta la documentazione prodotta dalla difesa in udienza di rinvio, perché già disponibile in precedenza; sussistente il periculum di dispersione della somma. Il ricorso deduceva, con due motivi, violazione dell'art. 324, comma 7, e dell'art. 309, comma 9, c.p.p. per mancato esame della documentazione difensiva e per omessa autonoma valutazione di tutti gli elementi favorevoli all'indagato; inoltre sosteneva che dagli atti civili del fallimento e dalla documentazione bancaria emergesse l'avvenuta estinzione del debito della società destinataria e quindi l'insussistenza del fumus della distrazione o comunque la nullità dell'ordinanza per mancato scrutinio di tutti gli elementi favorevoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che, nel giudizio di rinvio in materia cautelare reale, possono essere introdotti elementi sopravvenuti favorevoli o sfavorevoli, ma entro i limiti segnati dalla precedente pronuncia di annullamento; nel caso concreto la precedente sentenza di cassazione aveva già reso intangibile il fumus commissi delicti e devoluto al giudice di rinvio soltanto la questione della sequestrabilità delle somme in relazione alla loro disponibilità in capo all'indagato. Di conseguenza, il Tribunale del riesame non era tenuto a rivalutare il fumus. È stato dichiarato infondato anche il secondo motivo, perché fondato sul medesimo presupposto errato e, comunque, diretto a una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità; inoltre la Corte ha rilevato che gli elementi nuovi erano stati comunque esaminati dal riesame e ritenuti insufficienti, anche per incompletezza delle allegazioni. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La doglianza di legittimità è stata prospettata per asserita inosservanza o erronea applicazione di norme processuali e cautelari.
art. 324, comma 7, c.p.p.
Richiamato dalla difesa per sostenere l'obbligo del giudice del rinvio di valutare la documentazione prodotta e gli elementi favorevoli all'indagato nel riesame di sequestro.
art. 309, comma 9, c.p.p.
Richiamato dalla difesa come parametro dell'obbligo di autonoma valutazione del giudice del riesame sugli elementi addotti dalle parti.
art. 321 c.p.p.
La misura oggetto del giudizio è un sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento di un'ordinanza in materia di sequestro preventivo possono essere introdotti elementi sopravvenuti, favorevoli o sfavorevoli, purché nel rispetto del contraddittorio e nei limiti segnati dalla pronuncia rescindente.
- Se la precedente decisione di cassazione ha reso definitivo il giudizio sul fumus commissi delicti, il giudice del rinvio non può rimettere in discussione tale profilo e deve attenersi al perimetro devoluto dalla sentenza di annullamento.
- Nel giudizio cautelare reale la verifica di elementi difensivi nuovi non può tradursi in una riedizione del merito in sede di legittimità, quando la censura mira in sostanza a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio.
- La contestazione circa l'adeguatezza o incompletezza delle allegazioni difensive è insindacabile in cassazione se si risolve in una critica di merito non accompagnata da specifiche violazioni di legge o da manifesta illogicità della motivazione.
- Quando il giudice del rinvio valuta e ritiene insufficienti gli elementi prodotti dalla difesa, la censura di omesso esame è infondata se dagli atti emerge che tali elementi sono stati comunque presi in considerazione nel perimetro devoluto.
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