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Sentenza

Sentenza n. 2971/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.1766 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.04.2025.

Giustizia amministrativa202600190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1766/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 25 aprile 2025 e divenuta irrevocabile. La sentenza presupposta aveva accertato il diritto del docente a ottenere la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione relativa all’anno scolastico 2024/2025, per l’importo di 500 euro, con condanna dell’amministrazione a mettere tale somma a disposizione tramite il sistema della Carta elettronica. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali, e ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’inadempimento era adeguatamente documentato e non era stato contestato dall’amministrazione costituita in giudizio. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo a rendere disponibile al ricorrente il contributo per la formazione tramite la Carta elettronica entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il potere di adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo applica dichiarando l’inottemperanza al giudicato e impartendo all’amministrazione le prescrizioni necessarie per l’esecuzione, con nomina preventiva del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti obblighi di pagamento.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano, secondo la sentenza, la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato in relazione all’onere del contributo unificato dovuto nel giudizio, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione non dà esecuzione a un giudicato recante l’obbligo di rendere disponibile una somma o un beneficio amministrativo, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine specifico e impartire le prescrizioni necessarie per assicurare l’effettiva attuazione del comando giudiziale.
  • L’inottemperanza può essere dichiarata quando il ricorrente documenta il mancato adempimento del giudicato e l’amministrazione, pur costituita, non contesta l’inadempimento allegato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta può essere nominato già con la sentenza, per il caso di persistente inerzia successiva alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione; il commissario può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico e può essere autorizzato a coordinarsi con le strutture amministrative competenti.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica pertinente, il giudice può escludere la liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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