Cassazione Penale, Sentenza n. 43782/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che, confermando la condanna per il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), aveva rideterminato la pena. Il ricorrente ha dedotto nove motivi: 1) nullità e violazione dell'art. 23-bis d.l. 137/2020 per celebrazione dell'appello in camera di consiglio senza partecipazione delle parti nonostante richiesta di trattazione orale contenuta nell'atto di appello; 2) omessa pronuncia sulla richiesta di trattazione orale e sulla comparizione dell'imputato; 3) illegittima subordinazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo di percorsi di recupero ex art. 165, comma 5 c.p., poiché i fatti erano anteriori al "Codice Rosso"; 4) mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello per acquisire atti civili relativi all'affidamento; 5) difetto di motivazione sulla inattendibilità della persona offesa; 6) errata valutazione delle dichiarazioni indirette e dei testi vicini alla parte offesa; 7) omissione nella valutazione dei riscontri sulle minacce; 8) illogicità e contraddittorietà nella verifica dello stato d'ansia/alterazioni delle abitudini di vita assenti riscontri oggettivi; 9) errata valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso nella sua totalità come infondato o, in alcuni casi, inammissibile. Sul punto principale, la Corte ha ritenuto che la richiesta di trattazione orale e la domanda di comparizione dell'imputato, ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 137/2020 (e richiamando l'art. 24 d.l. 137/2020), dovevano essere presentate con apposita istanza telematica nei modi e nei termini previsti; la mera inserzione di tale richiesta nell'atto di appello cartaceo depositato presso la cancelleria del Tribunale non soddisfaceva la forma prescritta. Anche qualora si fosse ravvisata una nullità, questa è stata ritenuta sanata perché la difesa, avendo ricevuto la comunicazione della trattazione cartolare, avrebbe dovuto eccepire immediatamente la nullità nelle fasi successive (art. 182 c.p.p.), non potendola sollevare tardivamente con il ricorso per cassazione. Quanto ai motivi di merito, la Corte ha ritenuto generiche molte doglianze del ricorrente e ha confermato la valutazione della Corte territoriale sulla attendibilità della persona offesa e sulla sussistenza degli elementi del reato (anche la prova del grave e perdurante stato d'ansia o paura può desumersi dal complesso degli elementi e dalla natura dei comportamenti dell'agente). La subordinazione della sospensione condizionale a percorsi di recupero ex art. 165 è stata ritenuta legittima come esercizio di discrezionalità motivata dal giudice. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 612-bis cod. pen.
Norma incriminatrice del reato di atti persecutori, la cui sussistenza è stata confermata sulla base del complesso delle dichiarazioni e dei comportamenti accertati; la prova del grave e perdurante stato d'ansia o paura può emergere anche dalla natura e dalle modalità delle condotte dell'agente.
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020 n. 176
"La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2."
La Corte interpreta la disposizione come prescrittiva delle modalità e termini di presentazione dell'istanza di trattazione orale e della richiesta di partecipazione dell'imputato: deve essere un'istanza ad hoc, trasmessa tramite i canali telematici previsti, non meramente contenuta nell'atto di appello cartaceo; il mancato rispetto delle modalità può precluderne l'accoglimento e integrare una nullità sanabile se non eccepita tempestivamente.
art. 24 d.l. 137/2020
Indica le modalità telematiche di deposito degli atti e gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari; la disciplina dell'art. 23-bis rinvia a queste modalità telematiche, che sono pertanto vincolanti per la presentazione dell'istanza di trattazione orale.
art. 165 cod. pen.
Consente al giudice, nell'ambito della sospensione condizionale della pena, di subordinare la concessione a specifici doveri o percorsi (comma 1 e comma 5); la Corte ha ritenuto legittima la subordinazione a percorsi di recupero quando il giudice, con motivazione adeguata, valuta assente l'introspezione del condannato e ravvisa il rischio di recidiva.
art. 178, comma 1, lettera c) cod. proc. pen.
Richiamato in tema di nullità processuali: la celebrazione dell'udienza senza le formalità richieste può integrare nullità deducibile in Cassazione se si tratta di nullità generale a regime intermedio.
art. 182, comma 2, primo inciso, cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di eccepire immediatamente, se possibile, la nullità relativa al compimento di un atto invalido in presenza della parte; la Corte ha ritenuto che la mancata eccezione immediata abbia determinato la sanatoria della presunta nullità nel caso concreto.
art. 180 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel confronto tra termini per la deduzione delle nullità; la Corte ha ritenuto prevalente l'applicazione dell'art. 182 quando la parte era presente e avrebbe potuto eccepire subito.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La richiesta di trattazione orale nell'appello durante il periodo delle disposizioni emergenziali (d.l. 137/2020 e succ.) è soggetta a modalità e termini rigorosi: deve essere presentata come istanza ad hoc e trasmessa tramite i canali telematici indicati (PEC/portale), entro i termini perentori; inserirla nell'atto di appello cartaceo non garantisce l'ammissibilità.
- Se la parte viene a conoscenza che il giudizio sarà celebrato con rito cartolare, deve eccepire tempestivamente la nullità nelle fasi procedurali successive (memoria o atto immediato) ai sensi dell'art. 182 c.p.p.; la eccezione sollevata tardivamente in Cassazione può essere considerata sanata.
- La disciplina emergenziale che ha introdotto l'udienza cartolare non esclude il diritto all'udienza orale, ma lo vincola alla precisa e tempestiva manifestazione di volontà della parte secondo le forme previste; la forma influenza l'ammissibilità e gli effetti della richiesta.
- In tema di misure alternative e sospensione condizionale della pena (art. 165 c.p.), il giudice dispone di un ampio margine di discrezionalità e può subordinare la sospensione a percorsi di recupero se, con motivazione congrua, ritiene che manchi l'introspezione o sussista rischio di recidiva, anche se il fatto è anteriore a modifiche normative (salvo specifici profili di applicazione temporale da valutare).
- La credibilità della persona offesa può essere valutata anche senza riscontri oggettivi diretti: il giudice può dedurre il grave e perdurante stato d'ansia o paura dal complesso degli elementi, dalla natura e dalle modalità delle condotte poste in essere e dalle conseguenze comportamentali della vittima.
- Motivi di cassazione vaghi o generici che non confrontano punto per punto la motivazione della sentenza sono destinati a essere respinti: è necessario indicare chiaramente dove risiede l'errore di diritto o di valutazione e confrontare le emergenze probatorie contestate.
- Le dichiarazioni dell'imputato competono nella valutazione della prova ma non impongono l'automatica prevalenza: la loro attendibilità va confrontata con la congruenza e la credibilità complessiva delle dichiarazioni della parte offesa e degli altri elementi acquisiti.
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