Cassazione Civile, Ordinanza n. 19194/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il creditore, in forza di una sentenza del Tribunale, aveva intimato precetto al Comune di Bari per il pagamento di una somma di denaro. Il Comune propose opposizione deducendo, per quanto ancora rilevante in cassazione, la violazione del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 tra notificazione del titolo esecutivo e notificazione del precetto; sosteneva inoltre che il giudice di pace avesse erroneamente qualificato l’opposizione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. anziché come opposizione all’esecuzione. Il ricorso per cassazione era articolato in due motivi: il primo sulla decorrenza del termine di cui all’art. 14 citato, il secondo sulla qualificazione dell’opposizione. La parte intimata depositò soltanto un’istanza di discussione orale priva di argomentazioni difensive, chiedendo genericamente il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione del resistente, perché l’atto depositato non integrava un controricorso, essendo privo dell’esposizione delle ragioni di difesa. Ha poi dichiarato improcedibile il ricorso del Comune di Bari per mancato deposito, nel termine di legge, della copia della sentenza impugnata munita di relata di notifica (o della documentazione PEC equivalente), onere reso necessario dalla stessa dichiarazione del ricorrente circa l’avvenuta notificazione della sentenza. La Corte ha aggiunto che non poteva operare il principio che consente comunque la procedibilità se la notifica del ricorso sia avvenuta entro sessanta giorni dalla pubblicazione, perché nel caso concreto tale termine risultava decorso. Nessuna statuizione sulle spese per l’invalida costituzione della parte intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 474 c.p.c.
richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in relazione alla disciplina del titolo esecutivo
art. 153 disp. att. c.p.c.
richiamato dal ricorrente nel primo motivo
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
il ricorrente sosteneva che il termine dilatorio di 120 giorni decorresse dalla notificazione del titolo spedito in forma esecutiva; la Corte non è entrata nel merito per improcedibilità
art. 147 L. 23 dicembre 2000, n. 388
norma di modifica dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 richiamata nei motivi
art. 615 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla qualificazione dell’opposizione come opposizione all’esecuzione
art. 617 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla qualificazione dell’opposizione come opposizione agli atti esecutivi
art. 366 c.p.c.
la Corte afferma che il controricorso deve contenere l’esposizione delle ragioni a sostegno dell’infondatezza del ricorso
art. 370 c.p.c.
richiamato per il contenuto necessario del controricorso
art. 325 c.p.c.
la notifica della sentenza fa decorrere il termine breve di impugnazione
art. 369 c.p.c.
impone il deposito della sentenza impugnata munita di relata di notifica, o dell’equivalente documentazione PEC, quando il ricorrente dichiari la notificazione della sentenza
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato quanto al procedimento camerale e al termine per il deposito dell’ordinanza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di improcedibilità, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro del contributo unificato
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
la mancata produzione della sentenza notificata e della relata impedisce la procedibilità, salvo il caso ritenuto dalla giurisprudenza nei limiti indicati
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma di legittimazione dei motivi di ricorso per violazione di legge richiamata dal ricorrente
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la parte intimata che intenda contraddire non può limitarsi a chiedere il rigetto del ricorso, ma deve depositare un controricorso contenente una sia pur minima esposizione delle ragioni difensive; in mancanza, la costituzione è invalida.
- Se il ricorrente dichiara di aver notificato la sentenza impugnata, tale dichiarazione comporta l’onere di depositare, entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita di relata di notificazione oppure della documentazione PEC equivalente.
- La mancanza della copia notificata della sentenza, quando sia stata allegata la notificazione, determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione.
- Il principio che salva la procedibilità del ricorso nonostante la mancata produzione della relata di notifica opera solo se la notifica del ricorso per cassazione sia intervenuta entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza; fuori da tale ipotesi, l’improcedibilità resta ferma.
- In caso di improcedibilità del ricorso per cassazione, la Corte può limitarsi a dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato senza statuire sulle spese quando la parte intimata non si sia validamente costituita.
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