Cassazione Civile, Ordinanza n. 30654/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte resistente)
La controversia
Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Milano aveva emesso un'ordinanza con cui, ai fini della decisione sulla richiesta di sospensione dell'esecutorietà provvisoria ex art. 649 c.p.c., aveva sommariamente esaminato l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente e l'aveva ritenuta non assistita da evidenti ragioni di fondatezza, dopo avere esposto argomenti in favore della propria competenza. La società opponente ha quindi proposto regolamento di competenza sostenendo che l'ordinanza avesse in sostanza deciso definitivamente la questione di competenza. La resistente ha depositato controricorso. La ricorrente ha censurato la decisione del giudice di merito nella parte in cui, secondo la sua prospettazione, avrebbe definito la competenza in modo impugnabile con regolamento, anziché limitarsi a una delibazione interinale. La Corte ha invece ritenuto che il provvedimento fosse privo di contenuto decisorio definitivo sulla competenza e quindi non suscettibile di impugnazione ai sensi dell'art. 42 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Ha rilevato che il provvedimento del Tribunale, adottato nel contesto della sola valutazione della sospensione ex art. 649 c.p.c. e senza previa rimessione della causa in decisione né invito a precisare le conclusioni, aveva natura interinale e provvisoria. Anche se il giudice aveva svolto argomentazioni sulla competenza, non aveva espresso una statuizione inequivoca, incontrovertibile e definitiva sulla propria competenza. Conseguentemente, il regolamento era diretto contro un provvedimento non decisorio. Le spese del giudizio di regolamento sono state rimesse al merito ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 42 c.p.c.
regolamento di competenza
Il regolamento di competenza non è esperibile contro un provvedimento che non contenga una decisione definitiva e inequivoca sulla competenza.
art. 649 c.p.c.
sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto
La delibazione compiuta dal giudice ai fini della sospensione dell'esecutorietà provvisoria è strumentale e interinale e non equivale a pronuncia definitiva sulla competenza.
legge 18 giugno 2009, n. 69
novella in relazione alla forma della decisione sulla competenza
La modifica della forma del provvedimento sulla competenza da sentenza a ordinanza non muta il requisito della decisorietà ai fini dell'impugnazione con regolamento.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza è inammissibile contro provvedimenti meramente interinali o strumentali che, pur contenendo argomentazioni sulla competenza, non risolvano in modo definitivo la questione.
- Perché un provvedimento sulla competenza sia impugnabile con regolamento, occorre una statuizione inequivoca, oggettivamente incontrovertibile e definitiva del giudice adito sulla propria competenza.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'ordinanza resa ai soli fini della sospensione dell'esecutorietà provvisoria ex art. 649 c.p.c. non determina di regola una decisione definitiva sulla competenza, neppure se il giudice la esamini incidentalmente.
- La forma ordinanza introdotta dalla riforma del 2009 non basta, da sola, a rendere impugnabile con regolamento qualsiasi provvedimento che affronti la competenza; rileva la sostanza decisoria dell'atto.
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