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Sentenza

Sentenza n. 3343/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202508872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'aggiudicazione del lotto n. 12 di una procedura aperta per la fornitura di accessi venosi PICC e Midline

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante, seconda classificata, contestava l'aggiudicazione del lotto n. 12 sostenendo che il prodotto offerto dall'aggiudicataria non fosse conforme al capitolato tecnico. In particolare, deduceva che il capitolato richiedesse una colla vascolare specificamente destinata alla sigillatura del sito di inserzione di cateteri vascolari, mentre le istruzioni per l'uso del prodotto offerto lo avrebbero destinato genericamente alla chiusura di ferite chirurgiche. Deduceva inoltre che, qualora il prodotto fosse stato considerato diverso ma funzionalmente equivalente, l'aggiudicataria avrebbe dovuto dichiarare espressamente l'equivalenza e fornire la relativa documentazione tecnica. Chiedeva quindi l'esclusione dell'offerta, anziché una mera penalizzazione del punteggio tecnico, e censurava il TAR per non avere motivato specificamente sulla mancata penalizzazione del punteggio. Le parti appellate avevano eccepito anche l'inammissibilità dei motivi per difetto di specificità e, quanto all'appellante, la violazione della lealtà processuale e la carenza di interesse, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto di poter prescindere dall'esame delle eccezioni processuali, decidendo nel merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha rilevato che l'appellante sovrapponeva indebitamente la fattispecie dell'aliud pro alio e il principio di equivalenza funzionale, categorie logicamente e giuridicamente distinte. La dedotta difformità del prodotto era fondata su una valutazione soggettiva e congetturale delle istruzioni per l'uso, non assistita da un principio di prova scientifica. Inoltre, le istruzioni per l'uso non erano il documento richiesto dalla lex specialis a pena di esclusione: la gara imponeva invece la produzione della scheda tecnica e della relazione descrittiva, documenti che impegnavano l'offerente quanto all'oggetto della proposta negoziale. Dalla documentazione obbligatoria emergeva chiaramente che il prodotto era destinato anche alla chiusura delle ferite chirurgiche conseguenti all'impianto di dispositivi a catetere e risultava quindi conforme alla specifica esigenza di sigillatura del sito di inserzione dei cateteri vascolari. L'apparente contrasto tra le istruzioni d'uso e la scheda tecnica non era reale e non superava il contenuto della documentazione di gara. Poiché il prodotto era conforme, non si poneva una questione di equivalenza funzionale né sussisteva alcun obbligo di dichiarazione espressa di equivalenza. Il terzo motivo è stato respinto perché l'esclusione della difformità implicava anche il rigetto delle censure connesse alla mancata penalizzazione del punteggio. L'appellante è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 10.000, oltre accessori, in favore delle due parti appellate costituite.

Norme richiamate

  • art. 68, comma 7, d.lgs. 50/2016

    La disposizione è richiamata dall'appellante in relazione al principio di equivalenza, ma il giudice esclude che nel caso concreto ricorra una fattispecie di equivalenza, trattandosi di prodotto conforme alle prescrizioni della lex specialis.

  • art. 79 d.lgs. 36/2023 e Allegato II.5

    Richiamati dall'appellante come disciplina vigente del principio di equivalenza; il giudice ritiene tuttavia non applicabile tale disciplina al caso concreto, perché non vi era una differenza tra prodotto richiesto e prodotto offerto, bensì conformità del prodotto.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato nella sentenza insieme all'art. 120 c.p.a. quale disposizione processuale applicabile alla decisione.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale del contenzioso relativo alle procedure di affidamento.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dalla stazione appaltante in relazione all'interesse concreto all'impugnazione; la relativa eccezione non è stata esaminata, essendo l'appello respinto nel merito.

  • art. 35 c.p.a.

    Richiamato dalla stazione appaltante in relazione all'interesse a ricorrere; la relativa eccezione non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, la conformità dell'offerta deve essere verificata principalmente sulla base dei documenti che la lex specialis prescrive come obbligatori e vincolanti, quali la scheda tecnica e la relazione descrittiva; un documento non richiesto a pena di esclusione, come le istruzioni per l'uso, non può essere isolatamente assunto quale parametro decisivo per dimostrare la difformità dell'offerta.
  • La deduzione della non conformità di un prodotto di gara non può fondarsi su una lettura soggettiva e congetturale di un singolo documento, ma deve essere supportata da elementi obiettivi e coerente con l'esame complessivo della documentazione tecnica obbligatoria.
  • Il principio di equivalenza funzionale presuppone che il prodotto offerto sia diverso da quello descritto dalla lex specialis ma idoneo a soddisfare la medesima esigenza funzionale; quando il prodotto risulta direttamente conforme alle caratteristiche richieste, non sussiste alcun obbligo di dichiarare o comprovare l'equivalenza.
  • La nozione di aliud pro alio e il principio di equivalenza funzionale appartengono a categorie distinte: la prima riguarda l'offerta di un bene radicalmente diverso da quello richiesto, mentre il secondo riguarda un prodotto diverso ma funzionalmente idoneo; nessuna delle due categorie è pertinente quando il prodotto offerto è conforme alla lex specialis.
  • L'esclusione della difformità del prodotto implica il rigetto delle censure logicamente dipendenti, comprese quelle relative alla mancata esclusione dell'offerente o alla mancata penalizzazione del punteggio tecnico.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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