Cassazione Penale, Sentenza n. 1883/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che ha dichiarato inammissibile il suo appello proposto tardivamente contro la sentenza del Tribunale di Roma del 05/11/2020. Sostiene di non aver ricevuto la rituale notificazione del rinvio dell'udienza del 5 novembre 2020 personalmente, bensì al domicilio eletto presso un difensore che aveva rinunciato al mandato in fase di indagini, e che quindi non poteva conoscere la celebrazione del processo. Denuncia travisamento della prova in ordine alla effettiva designazione del difensore d'ufficio e alla comunicazione della nuova nomina, deduce nullità per omessa citazione (artt. 178 e 179 c.p.p.) e invoca la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p.; inoltre invoca violazione di diritti difensivi e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6 CEDU). Sostiene di aver appreso del procedimento solo il 21 maggio 2021 quando conferì incarico al difensore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, essendo l'imputato stato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p. (processo in assenza), il rimedio corretto per far valere la mancata conoscenza del processo non è la restitutio in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p., bensì la rescissione del giudicato disciplinata (ora) dall'art. 629-bis c.p.p. e dagli istituti introdotti dalla legge 28 aprile 2014, n. 67. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite che esclude l'applicabilità dell'art. 175 nei procedimenti definiti secondo la nuova disciplina del processo in assenza. Perciò l'istanza di rimessione in termini era inammissibile e l'appello tardivo. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 175 c.p.p.
Norma sulla restituzione nel termine per proporre impugnazione. La Corte ha ritenuto che non è il rimedio applicabile per i procedimenti definiti con dichiarazione di assenza ai sensi dell'art. 420-bis; pertanto l'istanza ex art. 175 è inammissibile in tali casi.
art. 420-bis c.p.p.
Disciplina il procedimento in assenza. La sua applicazione implica che, per le nullità o la mancata conoscenza del processo, il rimedio è la rescissione del giudicato e non la restitutio in termini ex art. 175.
art. 420-quater c.p.p.
Norma collegata al procedimento in assenza richiamata dal ricorrente in rapporto ai profili di notifica e dichiarazione di assenza; la Corte ha valutato il quadro complessivo della disciplina del processo in assenza.
art. 178 c.p.p.
Norma sulle nullità per omessa citazione dell'imputato. Il ricorrente l'ha invocata per sostenere la nullità della sentenza, ma la Corte ha indicato che tali nullità, nel contesto del processo in assenza, devono essere valutate nell'ambito del rimedio della rescissione del giudicato.
art. 179 c.p.p.
Norma sulle nullità per omessa citazione del difensore; richiamata dal ricorrente ma la Corte ha richiamato l'impossibilità di ottenere ristoro mediante art. 175 quando il processo è stato celebrato in assenza ai sensi dell'art. 420-bis.
art. 629-bis c.p.p. (prima art. 625-ter)
Normativa sulla rescissione del giudicato per il processo in assenza introdotta dalla legge 28 aprile 2014 n. 67. La Corte ha indicato che questo è il rimedio idoneo per far valere la mancata conoscenza della celebrazione del processo quando l'imputato è stato dichiarato assente.
legge 28 aprile 2014 n. 67, art. 11 comma 5
Ha introdotto la disciplina del processo in assenza e il rimedio della rescissione del giudicato. La Corte ha richiamato tale modifica per spiegare l'esclusione dell'art. 175 nei procedimenti regolati dalla nuova disciplina.
art. 6 CEDU
Diritti del processo equo invocati dal ricorrente. La Corte non ha ritenuto che l'eccezione di violazione dell'art. 6 potesse modificare la corretta applicazione della normativa interna sul rimedio da utilizzare (rescissione del giudicato).
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese nel giudizio di cassazione in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso. Applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali e a pagamento in favore della Cassa delle Ammende.
art. 670 c.p.p.
Richiamato nella giurisprudenza delle Sezioni Unite come rimedio non idoneo per far valere nullità assolute derivanti dall'omessa citazione dopo il passaggio in giudicato; la Cassazione ha ricordato che tali questioni non sono proponibili tramite incidente di esecuzione ma mediante rescissione del giudicato ove previsto.
Massime di principio
- Se il processo si è svolto con dichiarazione di assenza ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p., il rimedio corretto per far valere la mancata conoscenza è la rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.), non la restitutio in termini ex art. 175 c.p.p.
- La semplice elezione di domicilio presso un difensore non esclude in assoluto l'avvenuta conoscenza del procedimento, ma se l'imputato intende dimostrare la mancata conoscenza deve documentare l'interruzione effettiva del rapporto con il difensore domiciliatario e la mancanza di notifiche efficaci.
- Le nullità per omessa citazione dell'imputato o del difensore (artt. 178, 179 c.p.p.) in presenza di processo in assenza devono essere trattate attraverso il rimedio previsto dalla disciplina del processo in assenza e non mediante gli istituti previsti per i procedimenti contumaciali antecedenti alla riforma del 2014.
- In caso di tardiva conoscenza del giudizio, è importante tempestivamente attivare il rimedio proceduralmente corretto (rescissione del giudicato quando previsto) e raccogliere prove documentali della mancata conoscenza e della situazione del mandato difensivo, compresa la data di rinuncia del difensore precedente e le modalità di nuova nomina dell'ufficio.
- L'invocazione di profili costituzionali o convenzionali (art. 6 CEDU) richiede di inquadrare tali doglianze entro i rimedi processuali disponibili: essa non sostituisce l'applicazione delle regole procedurali nazionali sul rimedio esperibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1662/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1663/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1669/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1670/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1671/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1672/2023 del 18/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →