Sentenza n. 1510/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano n. 669, Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.02.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva disposto l'attribuzione della Carta docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 669 del 7 febbraio 2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente, per un importo complessivo di 2.000 euro, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Ha domandato anche la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora. Il Ministero ha chiesto il rigetto. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: essa era stata redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e conteneva soltanto una delega a difendere nel giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docente, senza indicare il TAR adito, gli estremi della sentenza da eseguire, la parte resistente e la data di rilascio. La ricorrente non era rappresentata dal difensore alla camera di consiglio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di una procura speciale idonea. Ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. imponga una procura speciale contenente gli elementi necessari a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria. L'eccezione relativa alla procura generica apposta in calce o a margine del ricorso non è applicabile quando la procura è redatta su supporto cartaceo separato e poi depositata come copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale: la mera congiunzione telematica dei documenti non garantisce né la consapevolezza della parte circa l'atto oggetto del mandato né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. L'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 disciplina le modalità tecniche di considerazione della procura come apposta in calce, ma non elimina il requisito sostanziale della specificità della procura. Il vizio non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve esistere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato riconosciuto neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., in quanto la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025 non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato un indirizzo interpretativo già esistente; pertanto, per i ricorsi notificati dopo tale pronuncia non è ammessa la regolarizzazione della procura generica mediante rimessione in termini. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale è stato proposto il ricorso.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di una procura speciale, idonea a individuare l'oggetto della controversia, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi identificativi del giudizio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'obbligo di avvisare le parti sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerge dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario nel caso concreto, poiché il difensore della ricorrente era assente alla camera di consiglio e aveva implicitamente rinunciato al contraddittorio su tale profilo.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Consente il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili, senza però rendere sanabile la mancanza originaria della procura speciale nel caso esaminato.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disciplina della regolarizzazione dei difetti della rappresentanza non è stata ritenuta applicabile alla carenza originaria della procura speciale, qualificata come requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi, anche discordanti, e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione regola la modalità tecnica di deposito della procura separata, ma non esonera dalla necessità che essa contenga elementi sufficienti a individuare la specifica controversia e dimostri la volontà della parte di conferire il mandato per quel giudizio.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Sono richiamati per sottolineare la generalizzata necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo.
art. 99 c.p.a.
Rileva in relazione al principio di diritto enunciato dall'Adunanza plenaria richiamata dal TAR.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale deve consentire di individuare in modo sufficientemente determinato l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita; una delega generica al riconoscimento di una posizione sostanziale non è idonea a conferire lo ius postulandi per uno specifico ricorso.
- La procura redatta su foglio cartaceo separato e depositata come copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diviene automaticamente valida come procura apposta in calce o a margine per il solo fatto della congiunzione telematica dei documenti. Restano necessari elementi interni idonei a collegarla alla specifica controversia e la preesistenza o contestualità rispetto alla redazione del ricorso.
- La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia conferita prima della notificazione o del deposito dell'atto.
- La mancanza originaria della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 39 c.p.a.
- L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando la disciplina applicabile era oggetto di indirizzi interpretativi già esistenti e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente; la successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi uno di tali indirizzi non integra, di per sé, un'oggettiva incertezza normativa idonea alla rimessione in termini.
- L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per le questioni rilevate d'ufficio non è necessario quando il difensore della parte non è presente all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata.
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