Sentenza del 02/08/2023 n. 23584 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha contestato (per i periodi 2007-2009, ai fini IRES e IRAP) a) la qualificazione del rapporto di cash pooling intersocietario tra OTIS e UNITED TECHNOLOGIES INTERCOMPANY LENDING IRELAND LIMITED (UTILI) come contratto di finanziamento, con rideterminazione del tasso degli interessi attivi percepiti da OTIS; b) la congruità della royalty (licenza marchi/assistenza tecnica) pagata da OTIS alla controllante, ritenuta dal Fisco non congrua (3,5% rideterminata a 2%) ai fini dei prezzi di trasferimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto due motivi del ricorso dei contribuenti: il primo (insufficiente e contraddittoria motivazione della CTR nel qualificare come mutuo un "zero balance cash pooling") e il sesto (omesso esame, da parte della CTR, degli studi economici e del metodo CUP prodotti da OTIS). Per tali ragioni la sentenza della CTR è stata cassata in relazione a questi profili e la causa è rinviata alla CTR del Piemonte in diversa composizione per un nuovo esame. Gli altri motivi dei ricorrenti sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha disposto che la giudice di rinvio provveda anche sulle spese di giudizio.
Norme richiamate
T.u.i.r. art. 110, comma 7
Norma sui prezzi di trasferimento: i componenti di reddito derivanti da operazioni infragruppo vanno determinati con riferimento alle condizioni che sarebbero pattuite tra soggetti indipendenti. La Cassazione ricorda che l'Amministrazione deve provare l'esistenza di transazioni anomale e il contribuente ha l'onere di dimostrare, con studi comparabili (es. CUP), che i valori sono di mercato.
T.u.i.r. art. 9, comma 3
Definizione del valore normale: serve per confrontare i prezzi infragruppo con quelli di mercato; la Corte sottolinea l'obbligo del giudice di esaminare le prove documentali offerte sul valore normale.
Codice Civile art. 1813
Norma che definisce il contratto di mutuo: la sentenza osserva che la CTR ha errato nel ritenere sussistente un obbligo di restituzione tipico del mutuo in presenza di uno "zero balance cash pooling", specie quando mancano elementi di esigibilità/obbligo di restituzione.
Codice Civile art. 1322
Riconoscimento dei contratti atipici: il cash pooling è in dottrina e prassi qualificato come contratto atipico a causa mista; la sentenza richiama la necessità di distinguere tra "notional" e "zero balance" cash pooling.
D.M. 14 maggio 2018
Linee guida italiane sui metodi di transfer pricing: definisce i metodi (tra cui CUP) e prescrive l'applicazione del metodo più appropriato; la Corte ricorda che il giudice deve valutare quale metodo sia maggiormente congruo e verificare gli studi prodotti.
Circolare Agenzia Entrate 21/E/2015 e Interpello n.396/2022
Prassi amministrativa: l'Amministrazione stessa ha sostenuto che i contratti di "zero balance" cash pooling non configurano finanziamenti, in quanto manca obbligo di restituzione e i saldi sono indisponibili; la Cassazione richiama questa prassi nel censurare la motivazione della CTR.
Codice di Procedura Civile art. 112
Principio relativo alle spese processuali e pronunce del giudice: invocato dalle parti; la Corte ha osservato che alcuni profili relativi alle sanzioni e spese sono stati assorbiti o rinviati.
Codice di Procedura Civile art. 132
Regole sulla motivazione della decisione: la Corte ha ritenuto che la CTR abbia dato motivazione sotto il minimo richiesto in relazione alla qualificazione del cash pooling.
Codice di Procedura Civile art. 360, comma 1 (nn. 3,4,5)
Norme sui mezzi di impugnazione per cassazione: i motivi principali (omessa motivazione, omesso esame di fatto decisivo, violazione di norme) sono stati ritenuti fondati per i profili indicati; la Corte liquida anche l'inammissibilità del ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia.
D.P.R. n. 600/1973 art. 31-quater
Richiamato nella cornice delle disposizioni relative a rettifiche internazionali e modalità di accertamento: la pronuncia segnala l'area normativa di riferimento per riprese e rettifiche infragruppo.
D.P.R. n. 633/1972 art. 52, comma 5 e D.P.R. n. 600/1973 art. 33, comma 1
Citate nell'atto incidentale dell'Agenzia: la Corte ha dichiarato l'incidentale inammissibile, quindi non è entrata nel merito delle doglianze avanzate sull'applicabilità di tali disposizioni.
Massime di principio
- Il "zero balance cash pooling" va distinto dal "notional cash pooling": quando manca l'obbligo di restituzione, i saldi sono indisponibili e la girocontazione azzera i conti, la fattispecie normalmente non costituisce un mutuo finanziario e non può essere automaticamente riconqualificata in finanziamento.
- In materia di transfer pricing il Fisco deve provare l'esistenza di operazioni infragruppo e la loro anomalia; il contribuente può opporre studi economici (es. CUP interno/esterno) e il giudice di merito è tenuto a valutare concretamente tali studi e motivare la scelta del metodo più appropriato.
- La mancata, o insufficiente, motivazione del giudice di merito in ordine alla qualificazione giuridica di rapporti complessi (es. cash pooling) e alla valutazione delle prove tecniche è causa di cassazione: il decisum deve rendere percepibile il percorso logico e gli elementi decisivi.
- Il metodo di transfer pricing più adeguato va selezionato case by case basandosi sull'analisi funzionale, sulla disponibilità di comparables e sulla coerenza con la natura della transazione; l'omesso esame degli studi comparativi forniti dal contribuente è un vizio rimediabile con l'annullamento e rinvio.
- Nel giudizio di cassazione il ricorso incidentale condizionato (della parte vittoriosa in appello) è inammissibile se le questioni sollevate risultano assorbite dalla decisione che si dovesse contestare; tali questioni possono comunque essere riproposte davanti al giudice di rinvio.
- Per i contribuenti, è strategico produrre studi di transfer pricing accurati e prova documentale che dimostri la natura negoziale del cash pooling (contratti, clausole di indisponibilità/salvo chiusura, prassi operative) poiché l'omessa valutazione di tali elementi da parte del giudice è motivo di successo in Cassazione.
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