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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9070/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di riconoscimento, ai fini dell'esecuzione in Italia, della condanna pronunciata dal Tribunale provinciale di Girona (6 anni di reclusione per traffico di cocaina). Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 730 e 731 c.p.p. sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto chiedere al Ministro della giustizia una valutazione preventiva sulla congruità della pena stabilita dalla sentenza straniera.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Motivazioni principali: (1) intempestività, perché il termine di impugnazione è di cinque giorni secondo il richiamo all'art. 22 della legge n. 69/2005 (come interpretato alla luce del d.lgs. n. 161/2010 art. 12, comma 10 e della modifica dal d.lgs. n. 10/2021) e il ricorso è stato depositato oltre tale termine; (2) manifesta infondatezza, perché la valutazione della compatibilità della durata e della natura della pena con l'ordinamento italiano è attribuita all'autorità giudiziaria (art. 10, commi 1, lett. f) e 5, d.lgs. n. 161/2010) e non richiede un parere preventivo del Ministro. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e il provvedimento è stato inviato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Norme richiamate

  • art. 730 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come presunta norma violata per omissione di richiesta al Ministro; la Corte non ha ritenuto che l'art. 730 imponga un obbligo di richiesta di valutazione ministeriale nella materia del riconoscimento di sentenze straniere.

  • art. 731 cod. proc. pen.

    Analogamente all'art. 730, citato dal ricorrente ma ritenuto non applicabile per imporre un intervento ministeriale preventivo nel procedimento di riconoscimento.

  • d.lgs. n. 161/2010, art. 12, comma 10

    Stabilisce che il ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello è disciplinato dall'art. 22 della legge n. 69/2005 (mandato d'arresto europeo); la Corte ha ritenuto che ciò comporti il termine breve per impugnare (cinque giorni).

  • legge n. 69/2005, art. 22

    Norma di riferimento per il termine di impugnazione (richiamata dal d.lgs. n. 161/2010). La Corte ha applicato il termine stabilito per i ricorsi relativi al riconoscimento/mandato d'arresto europeo.

  • d.lgs. n. 161/2010, art. 10, commi 1, lett. f) e 5

    Secondo la Corte, queste disposizioni attribuiscono all'autorità giudiziaria la valutazione della compatibilità di durata e natura della pena con l'ordinamento italiano e la possibilità di procedere, se necessario, all'adattamento della pena; non prevedono un obbligo di valutazione preventiva da parte del Ministro della giustizia.

  • d.lgs. n. 10/2021

    Citato come modifica normativa che ha inciso sul termine e sulle procedure richiamate; conferma il quadro normativo vigente applicato dalla Corte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del proponente del ricorso alle spese del procedimento e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato tale sanzione e fissato la somma in euro 3.000.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla Cassa delle ammende è dovuta se non sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità; la Corte ha ritenuto che nel caso non sussistesse tale assenza di colpa.

  • Sentenze nn. 4802/1996, 180/1999 e 2200/1999 (Corte di Cassazione)

    Citate dal ricorrente a sostegno della pretesa di coinvolgimento ministeriale; la Corte le ha ritenute eccentriche e non pertinenti, essendo anteriori alla disciplina attuale e relative all'esecuzione all'estero di sentenze italiane, non al riconoscimento di sentenze straniere sotto il regime UE.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di riconoscimento di sentenze penali straniere nell'Unione europea, i termini per proporre ricorso in Cassazione possono essere molto brevi (cinque giorni se applicabile il richiamo all'art. 22 legge 69/2005): va prestata attenzione alla decorrenza e alla notifica degli atti.
  • La valutazione della compatibilità della durata e della natura della pena con l'ordinamento nazionale è compito dell'autorità giudiziaria (art. 10 d.lgs. n. 161/2010), che può anche adattare la pena; non è prevista una preventiva valutazione obbligatoria del Ministro della giustizia.
  • Precedenti giurisprudenziali anteriori alla vigente disciplina europea possono non essere applicabili ai procedimenti di riconoscimento/exequatur di sentenze straniere e vanno valutati alla luce del quadro normativo attuale.
  • Un ricorso intempestivo o manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • In casi analoghi è opportuno che la difesa verifichi preliminarmente la normativa applicabile (d.lgs. n. 161/2010, legge n. 69/2005 e loro modifiche) e fondi le censure su disposizioni che effettivamente attribuiscono poteri o obblighi diversi da quelli riconosciuti dall'ordinamento italiano.

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