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Sentenza

Sentenza del 12/01/2018 n. 602 - Corte di Cassazione

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE - Revocazione delle decisioni della Corte di cassazione - Omessa comunicazione della fissazione di udienza a tutte le parti costituite - Errore revocatorio - Configurabilità - Fondamento - Nullità della comunicazione - Errore revocatorio - Configurabilità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che l'avviso di fissazione dell'udienza pubblica nel precedente giudizio di cassazione non fosse stato validamente comunicato al difensore domiciliatario. Deduceva, in particolare, l'incertezza delle date riportate nell'avviso, la nullità della notificazione e l'omessa ricerca del nuovo domicilio del difensore dopo il trasferimento dello studio. Invocava l'errore revocatorio previsto dagli artt. 395, n. 4, e 391-bis c.p.c., oltre alla violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha chiarito che l'omessa comunicazione dell'avviso di udienza a una parte costituita può integrare errore revocatorio, perché consiste nella falsa percezione di un fatto processuale interno al giudizio di cassazione, ossia l'inesistente comunicazione dell'udienza. Non costituisce invece errore revocatorio la contestazione della validità o ritualità della comunicazione, che configura eventualmente un errore di diritto o un error in procedendo. Nel caso concreto, inoltre, l'avviso non era nullo: le diverse date riguardavano atti distinti. La Cancelleria aveva legittimamente proceduto alla notificazione presso la propria sede dopo avere constatato il trasferimento del domiciliatario non comunicato. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in Euro 13.338,00, a un'ulteriore somma di pari importo per colpa grave ai sensi dell'art. 385, comma 4, c.p.c., nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 391-bis c.p.c.

    Revocazione delle sentenze e delle ordinanze della Corte di cassazione

    Consente di chiedere la revocazione delle decisioni della Cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c., tra cui l'errore di fatto revocatorio.

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    Errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

    L'errore revocatorio può riguardare anche un fatto processuale interno al giudizio di cassazione, come la supposizione dell'avvenuta comunicazione dell'udienza quando tale comunicazione sia incontestabilmente mancata. Non comprende, invece, la valutazione della validità o regolarità della notificazione.

  • Art. 377, comma 2, c.p.c.

    Comunicazione dell'avviso di udienza alle parti costituite

    La comunicazione dell'udienza è funzionale al rispetto del contraddittorio e all'esercizio delle facoltà difensive. La sua omissione può assumere rilievo come errore revocatorio.

  • Artt. 156 e 160 c.p.c.

    Nullità degli atti processuali e nullità della notificazione

    Le doglianze relative a vizi formali, irregolarità o nullità della notificazione non riguardano un errore percettivo sul fatto dell'omessa comunicazione, ma una questione di diritto processuale; pertanto non sono deducibili tramite revocazione per errore di fatto.

  • Art. 366, comma 2, c.p.c.

    Domicilio eletto per il giudizio di cassazione

    Quando il difensore domiciliatario trasferisce il domicilio senza comunicarlo alla Cancelleria, la notificazione può essere effettuata presso la Cancelleria della Corte, secondo l'orientamento richiamato dalle Sezioni Unite.

  • Art. 101 c.p.c. e art. 24 Cost.

    Principio del contraddittorio e diritto di difesa

    La mancata comunicazione dell'udienza può ledere il contraddittorio e il diritto di difesa, ma la relativa tutela deve essere fatta valere attraverso il rimedio processuale appropriato, distinguendo l'omissione assoluta dalla nullità della notificazione.

  • Art. 385, comma 4, c.p.c.

    Condanna per responsabilità aggravata

    La Corte può imporre, oltre alle spese, una somma ulteriore quando il ricorso sia stato proposto con colpa grave. Nel caso concreto la misura è stata applicata per la palese inammissibilità, la prospettazione di fatti inesistenti e il contrasto con la giurisprudenza consolidata.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione per errore di fatto occorre distinguere tra omessa comunicazione dell'udienza, che può costituire errore revocatorio se il fatto è incontestabilmente mai avvenuto, e comunicazione asseritamente nulla o irregolare, che integra una questione di diritto processuale.
  • La revocazione non può essere utilizzata per correggere qualsiasi vizio del procedimento di cassazione: deve esistere una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti, non una diversa valutazione giuridica della regolarità della notificazione.
  • Il difensore deve mantenere aggiornato il domicilio processuale comunicando tempestivamente eventuali trasferimenti; in mancanza, la Cancelleria può effettuare la comunicazione presso la propria sede nei casi previsti dalla legge.
  • La contestazione di date o modalità di notificazione deve essere supportata da una verifica concreta del fascicolo: date riferite ad atti diversi non dimostrano necessariamente una contraddizione o una nullità.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile, fondato su fatti inesistenti o contrario a orientamenti consolidati, può comportare non solo la condanna alle spese, ma anche una sanzione aggiuntiva per responsabilità aggravata e il raddoppio del contributo unificato.

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