Cassazione Civile, Ordinanza n. 04392/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una selezione interna bandita da un ente pubblico per la copertura di posti in categoria C3, con previsione di decorrenza giuridica retrodatata al 31 dicembre 2006. Il lavoratore era risultato inizialmente vincitore e aveva ottenuto l'inquadramento nella categoria C3, ma a seguito di contenzioso promosso da altri partecipanti l'ente, in esecuzione di un giudicato amministrativo, aveva annullato in autotutela la graduatoria finale, revocando l'inquadramento e chiedendo la restituzione delle somme percepite in eccesso; successivamente la posizione C3 era stata nuovamente attribuita con decorrenza solo dal 31 dicembre 2009. Il lavoratore aveva agito per ottenere il riconoscimento dell'inquadramento C3 dal 31 dicembre 2006 e la restituzione delle somme trattenute dall'ente. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di inquadramento ma accolto quella restitutoria; in appello l'ente aveva impugnato la sola condanna alla restituzione. Con il ricorso per cassazione l'ente denunciava: (i) violazione del CCNL Enti pubblici non economici e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, sostenendo che la progressione economica interna a una stessa area non implica mansioni superiori né una presunzione di maggiore professionalità o di maggiori mansioni; (ii) violazione dell'art. 2697 c.c., deducendo che non poteva porsi a suo carico l'onere di provare l'assegnazione di mansioni inferiori, poiché nel pubblico impiego contrattualizzato rileva solo l'equivalenza delle mansioni nell'ambito dell'area e lo svolgimento di mansioni superiori deve essere effettivo, non "teorico". Inoltre il ricorrente richiamava l'illegittimità/inefficacia degli atti di selezione una volta annullati in autotutela in esecuzione del giudicato amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza d'appello e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda del lavoratore relativa alla restituzione delle somme trattenute dall'ente, corrispondenti alla differenza tra quanto percepito in base alla categoria C3 e quanto spettante in base alla categoria inferiore di provenienza nel periodo 31 dicembre 2006 - 31 dicembre 2009. La Corte ha affermato che nel sistema contrattuale applicabile le fasce all'interno della medesima area costituiscono mere progressioni economiche e non implicano di per sé mansioni superiori; ha inoltre rilevato che l'annullamento in autotutela della graduatoria, adottato per eseguire un giudicato amministrativo, travolge gli atti conseguenti e rende insussistente il presupposto del diritto fatto valere. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la soccombenza alterna nei gradi di merito e per la novità delle questioni trattate.
Norme richiamate
artt. 1362 ss. c.c.
Richiamati dalla parte ricorrente per sostenere la corretta interpretazione del CCNL; la Corte non vi fonda la decisione, concentrandosi invece sulla disciplina pubblicistica e contrattuale delle mansioni nell'area.
artt. 6, 9, 11, 12, 13 CCNL Enti pubblici non economici
L'art. 6 del CCNL delinea un sistema di classificazione per aree omogenee; le progressioni economiche interne non comportano automaticamente mansioni superiori.
art. 52 d.lgs. 165/2001
Nel pubblico impiego contrattualizzato il lavoratore va adibito alle mansioni per cui è stato assunto o a mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento; rileva il criterio dell'equivalenza astratta, non lo sviluppo professionale concreto.
art. 63, comma 5, d.lgs. 165/2001
Richiamato nel ricorso tra le norme invocate, senza svolgere un ruolo decisivo nell'argomentazione della Corte.
art. 111 Cost.
Invocato nel ricorso in relazione alla motivazione e al controllo di legittimità, senza autonoma ratio decisiva nel provvedimento.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla ricorrente come parametro convenzionale, senza incidenza autonoma sulla soluzione della controversia.
art. 2697 c.c.
La Corte esclude che, nella fattispecie, potesse gravare sull'ente un onere probatorio relativo allo svolgimento di mansioni superiori sulla base della sola attribuzione formale della posizione economica.
art. 21-novies l. 241/1990
L'annullamento in autotutela della graduatoria è stato ritenuto correttamente esercitato per eseguire il giudicato amministrativo; gli atti conseguenti restano travolti.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte, cassata la sentenza impugnata, ha deciso direttamente nel merito perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la progressione economica all'interno della medesima area non è di per sé indice di svolgimento di mansioni superiori, ove il sistema contrattuale preveda aree omogenee per competenze, conoscenze e capacità.
- Il criterio rilevante ai fini dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 è l'equivalenza delle mansioni all'interno dell'area di inquadramento, secondo la classificazione astratta della contrattazione collettiva; non assume rilievo autonomo la professionalità concretamente acquisita se non tradotta in una diversa qualificazione contrattuale.
- Non può essere riconosciuto un diritto alle differenze retributive fondato su un svolgimento solo 'teorico' o presunto di mansioni superiori, quando la base fattuale della pretesa sia una decorrenza retrodatata non ancora operativa prima della pubblicazione della graduatoria finale.
- L'annullamento in autotutela di una graduatoria selettiva adottato per dare esecuzione a un giudicato amministrativo travolge gli atti conseguenti; ove da esso dipenda la nomina o l'inquadramento, può venir meno in radice il presupposto del diritto azionato.
- Quando la causa è definibile sulla base degli accertamenti già compiuti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, rigettando la domanda originaria senza rinvio.
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