Cassazione Penale, Ordinanza n. 24964/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione. Con il ricorso ha dedotto, da un lato, l'illogicità della motivazione e il travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; dall'altro, la violazione di legge con riferimento all'art. 648 c.p. quanto all'elemento oggettivo. La Corte ha rilevato che tali censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una lettura alternativa delle risultanze processuali, senza individuare specifici travisamenti di emergenze processuali, e quindi erano estranee al giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero diretti a sollecitare una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, e che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione immune da vizi logici, avendo già dato conto in modo adeguato delle ragioni della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
È la norma incriminatrice della ricettazione, richiamata per contestare sia l'elemento oggettivo sia l'elemento soggettivo del reato.
art. 606 c.p.p.
La sentenza richiama implicitamente i limiti del sindacato di legittimità in cassazione rispetto ai vizi deducibili, affermando che non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio.
art. 616 c.p.p.
È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di vizi di motivazione o di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di lettura alternativa del compendio probatorio.
- Il travisamento della prova è deducibile solo quando si indichi specificamente l'emergenza processuale decisiva effettivamente travisata; non basta opporre una diversa ricostruzione dei fatti.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito né confrontare la motivazione impugnata con modelli argomentativi esterni per sostituirvisi.
- Quando la sentenza di merito dà conto in modo coerente degli elementi costitutivi del reato e la censura si limita a contestarne il peso probatorio, il ricorso è inammissibile.
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