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Sentenza

Sentenza n. 2954/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) delle note di identico contenuto: - prot. GSEWEB/-OMISSIS-del 09 ottobre 2024 per l’impianto fotovoltaico n. -OMISSIS- - prot. GSEWEB/-OMISSIS-del 9 ottobre 2024 per l’impianto fotovoltaico n. -OMISSIS-; - prot. GSEWEB/-OMISSIS-del 9 ottobre 2024 per l’impianto fotovoltaico n. -OMISSIS- - prot. GSEWEB/-OMISSIS-del 9 ottobre 2024 per l’impianto fotovoltaico n. -OMISSIS-emesse in data 9 ottobre 2024 e trasmesse via PEC il 10 ottobre 2024, con le quali il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ha comunicato la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti degli impianti sopra elencati; b) per quanto occorrer possa, delle note di identico contenuto: - nota prot. GSEWEB/-OMISSIS-del 5 apr i l e 2023 e nota prot. GSEWEB/-OMISSIS-del 7 giugno 2024 per l’impianto fotovoltaico n. -OMISSIS- - nota prot. GSEWEB/-OMISSIS-del 5 aprile 2023 e GSEWEB/-OMISSIS-del 7 giugno 2024 per l’impianto fotovoltaico n. -OMISSIS- - nota prot. GSEWEB/-OMISSIS-del 5 aprile 2023 e GSEWEB/-OMISSIS-del 7 giugno 2024 per l’impianto fotovoltaico n. -OMISSIS- - nota prot. GSEWEB/-OMISSIS-del 5 aprile 2023 e GSEWEB/-OMISSIS-del 7 giugno 2024 per l’impianto fotovoltaico n. -OMISSIS-con le quali il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ha rispettivamente comunicato al ricorrente, per ciascuno degli impianti elencati, l’avvio del procedimento di verifica, ex art. 42 d.lgs 28/2011 e chiesto integrazioni documentali; c) nonché delle note di identico contenuto: - comunicazione prot. -OMISSIS-.PDF (riferita all'impianto fotovoltaico n. -OMISSIS-) - comunicazione prot. -OMISSIS-.PDF (riferita all'impianto fotovoltaico n. -OMISSIS-) - comunicazione prot.-OMISSIS-.PDF (riferita all'impianto fotovoltaico n. -OMISSIS-) - comunicazione prot.-OMISSIS-.PDF (riferita all'impianto fotovoltaico n. -OMISSIS-) trasmesse via PEC in data 5 novembre 2024 con oggetto “decadenza dell'incentivo/attivazione del contratto di Ritiro Dedicato...”. d) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 nella parte in cui stabilisce che “il divieto di artato frazionamento, costituendo un principio generale dell’ordinamento, opera a prescindere da un’espressa previsione normativa e, pertanto, può ritenersi applicabile a tutti gli impianti che percepiscono incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”, nel caso in cui lo stesso venisse interpretato nel senso di ritenerlo applicabile al caso de quo; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o successivo, anche se non attualmente non conosciuto, avverso il quale si fa espressa riserva sin d'ora di proposizione di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4\6\2025: per l’annullamento Con il ricorso introduttivo: “a) delle note di identico contenuto: - prot. GSEWEB/-OMISSIS-del 09 ottobre 2024 per l’impianto fotovoltaico n. -OMISSIS- (doc. 1); - prot. GSEWEB/-OMISSIS-del 9 ottobre 2024 per l’impianto fotovoltaico n. -OMISSIS- (doc. 2); - prot. GSEWEB/-OMISSIS-del 9 ottobre 2024 per l’impianto fotovoltaico n. -OMISSIS- (doc. 3); - prot. GSEWEB/-OMISSIS-del 9 ottobre 2024 per l’impianto fotovoltaico n. -OMISSIS-(doc. 4); emesse in data 9 ottobre 2024 e trasmesse via PEC il 10 ottobre 2024, con le quali il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ha comunicato la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti degli impianti sopra elencati; b) per quanto occorrer possa, delle note di identico contenuto: - nota prot. GSEWEB/-OMISSIS-del 5 april e 2023 e nota prot. GSEWEB/-OMISSIS-del 7 giugno 2024 per l’impianto fotovoltaico n. -OMISSIS- (doc. 5 e 6); - nota prot. GSEWEB/-OMISSIS-del 5 aprile 2023 e GSEWEB/-OMISSIS-del 7 giugno 2024 per l’impianto fotovoltaico n. -OMISSIS- (doc. 7 e 8); - nota prot. GSEWEB/-OMISSIS-del 5 aprile 2023 e GSEWEB/-OMISSIS-del 7 giugno 2024 per l’impianto fotovoltaico n. -OMISSIS- (doc. 9 e 10); - nota prot. GSEWEB/-OMISSIS-del 5 aprile 2023 e GSEWEB/-OMISSIS-del 7 giugno 2024 per l’impianto fotovoltaico n. -OMISSIS-(doc. 11 e 12); con le quali il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ha rispettivamente comunicato al ricorrente, per ciascuno degli impianti elencati, l’avvio del procedimento di verifica, ex art. 42 d.lgs 28/2011 e chiesto integrazioni documentali; c) nonché delle note di identico contenuto: - comunicazione prot. -OMISSIS-.PDF (riferita all'impianto fotovoltaico n. -OMISSIS-) (doc. 13); - comunicazione prot. -OMISSIS-.PDF (riferita all'impianto fotovoltaico n. -OMISSIS-) (doc. 14); - comunicazione prot.-OMISSIS-.PDF (riferita all'impianto fotovoltaico n. -OMISSIS-)(doc. 15); - comunicazione prot.-OMISSIS-.PDF (riferita all'impianto fotovoltaico n. -OMISSIS-)(doc. 16); trasmesse via PEC in data 5 novembre 2024 con oggetto “decadenza dell'incentivo/attivazione del contratto di Ritiro Dedicato...”. d) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 nella parte in cui stabilisce che “il divieto di artato frazionamento, costituendo un principio generale dell’ordinamento, opera a prescindere da un’espressa previsione normativa e, pertanto, può ritenersi applicabile a tutti gli impianti che percepiscono incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”, nel caso in cui lo stesso venisse interpretato nel senso di ritenerlo applicabile al caso de quo (doc. 17); - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o successivo, anche se non attualmente non conosciuto, avverso il quale si fa espressa riserva sin d'ora di proposizione di motivi aggiunti”; Con i presenti motivi aggiunti: delle note dall'identico contenuto, aventi ad oggetto la richiesta di restituzione degli incentivi “indebitamente percepiti” dall'odierno ricorrente, come di seguito specificate: - della nota prot. GSE/-OMISSIS-del 18 marzo 2025 relativamente all’impianto fotovoltaico n. -OMISSIS- (doc. 42); - della nota prot. GSE/-OMISSIS-del 18 marzo 2025 relativamente all’impianto fotovoltaico n. -OMISSIS- (doc. 43); - della nota prot. GSE/-OMISSIS-del 18 marzo 2025 relativamente all’impianto fotovoltaico n. -OMISSIS- (doc. 44); - della nota prot. GSE/-OMISSIS-del 18 marzo 2025 relativamente all’impianto fotovoltaico n. -OMISSIS-(doc. 45); - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o successivo, anche se non attualmente non conosciuto, avverso il quale si fa espressa riserva sin d'ora di proposizione di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202414200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti del GSE di decadenza dalle tariffe incentivanti relative a quattro impianti fotovoltaici, successive richieste di restituzione degli incentivi e atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore degli incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la decadenza dagli incentivi disposta dal GSE per quattro impianti fotovoltaici, ciascuno di potenza pari a 11,96 kW, realizzati nello stesso sito e intestati al medesimo soggetto, nonché le successive richieste di restituzione degli incentivi. Ha dedotto: violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, dei principi di legalità, buona fede, certezza del diritto e legittimo affidamento, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, difetto di istruttoria e motivazione e sviamento, sostenendo che il GSE conoscesse sin dall’origine la struttura degli impianti; violazione dell’art. 42 d.lgs. 28/2011 e dell’art. 21-nonies l. 241/1990, per mancanza dell’interesse pubblico e per il decorso di un termine irragionevole; applicazione retroattiva dell’art. 29 del d.m. 23 giugno 2016 e violazione del principio tempus regit actum; insussistenza di un vantaggio economico indebito; insussistenza dell’artato frazionamento, in ragione dell’autonomia funzionale, tecnica e costruttiva degli impianti; mancata applicazione della decurtazione degli incentivi, anziché della decadenza, prevista dall’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011. Con i motivi aggiunti ha dedotto, in via derivata e autonoma, l’illegittimità delle richieste di restituzione per insufficiente istruttoria e mancata ponderazione della misura sanzionatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha qualificato il divieto di artato frazionamento come espressione del generale divieto di abuso del diritto: il rispetto formale della disciplina non può essere utilizzato per ottenere incentivi maggiori o per eludere l’obbligo di iscrizione nei registri previsto per impianti di maggiore potenza. Nel caso concreto, la titolarità comune, la collocazione dei cinque impianti nello stesso sito e la potenza individuale identica hanno consentito di considerarli sostanzialmente come un unico impianto da 59,80 kW. Il d.m. 5 maggio 2011 ha positivizzato un principio già immanente nell’ordinamento, mentre il d.m. 23 giugno 2016 ne ha ulteriormente specificato alcuni indici; pertanto non vi è stata applicazione retroattiva di una disciplina innovativa. L’ammissione originaria agli incentivi, basata su un controllo formale e documentale, non preclude i successivi controlli del GSE ai sensi dell’art. 42 d.lgs. 28/2011 e non determina un affidamento tutelabile sulla permanenza di una situazione illegittima. Il termine per l’esercizio del potere decorre dalla scoperta dei fatti e delle circostanze emersi dall’attività istruttoria; inoltre, la rappresentazione non veritiera connessa all’artato frazionamento consente di operare la deroga prevista dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990. Il frazionamento aveva prodotto un vantaggio economico indebito, poiché gli impianti sotto i 20 kW beneficiavano di tariffe superiori rispetto a quelle applicabili a un unico impianto di 59,80 kW, e aveva consentito di evitare l’iscrizione nel Registro. L’autonomia formale dei singoli impianti, inclusi gli autonomi punti di connessione, non esclude l’unitarietà sostanziale del progetto. Infine, la decadenza integrale è stata ritenuta proporzionata alla rilevanza dell’elusione: la decurtazione tra il 10% e il 50% non costituisce una conseguenza automatica dell’artato frazionamento, poiché la sua applicazione sempre necessaria ne neutralizzerebbe la funzione dissuasiva. Le richieste di restituzione sono state quindi ritenute legittime in via derivata e per i dedotti vizi propri. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 2.000 di spese in favore del GSE; spese compensate nei confronti dei due Ministeri.

Norme richiamate

  • art. 42 d.lgs. 28/2011

    Attribuisce al GSE il potere di effettuare controlli, anche successivi e presso il sito, sulla conformità degli impianti alla normativa e di disporre, in funzione della gravità della violazione, la decadenza dagli incentivi o la decurtazione.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    I presupposti dell’autotutela, applicabili anche alla decadenza ex art. 42 d.lgs. 28/2011 dopo la novella del 2020, devono essere valutati considerando la scoperta dei fatti; il termine ragionevole decorre da tale scoperta e la rappresentazione non veritiera consente la deroga prevista dal comma 2-bis.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    Consente di derogare al termine ordinario dell’autotutela quando il provvedimento sia stato ottenuto sulla base di false rappresentazioni o dichiarazioni, secondo quanto ritenuto dal giudice per l’artato frazionamento.

  • art. 29 d.m. 23 giugno 2016

    Positivizza, per le fattispecie rilevanti, gli indici dell’artato frazionamento e la considerazione unitaria degli impianti sostanzialmente riconducibili a un’unica iniziativa.

  • d.m. 5 maggio 2011

    Non introduce ex novo il divieto di artato frazionamento, ma ne esplicita la portata e individua alcuni elementi sintomatici, quali la riconducibilità degli impianti a un’unica iniziativa e la loro collocazione sulla stessa particella o su particelle contigue.

  • d.m. 5 luglio 2012

    Prevede fasce di potenza e tariffe incentivanti inversamente proporzionali alla potenza dell’impianto, nonché l’obbligo di iscrizione nei Registri per gli impianti soggetti a tale disciplina; il frazionamento artificioso non può essere utilizzato per eludere tali regole.

  • art. 3, comma 1, d.m. 5 luglio 2012

    È richiamato con riguardo all’accesso agli incentivi senza obbligo di iscrizione al Registro per gli impianti rientranti nella fascia di potenza pertinente.

  • art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011

    Prevede la possibilità di applicare una decurtazione degli incentivi tra il 10% e il 50% in relazione all’entità dell’infrazione; tale misura non è automatica e può essere sostituita dalla decadenza integrale quando l’elusione sia rilevante.

  • art. 2 d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale positivizzazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio di fiducia, ritenuto espressivo di una portata generale nei rapporti tra operatori economici e amministrazioni nell’erogazione di risorse pubbliche.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Il divieto di artato frazionamento degli impianti incentivati esprime il generale divieto di abuso del diritto: non è consentito utilizzare una separazione meramente formale di impianti sostanzialmente unitari per ottenere tariffe maggiori o per sottrarsi agli obblighi di accesso ai Registri e alle altre condizioni previste per impianti di potenza superiore.
  • La titolarità comune, la collocazione degli impianti nello stesso sito o sulla medesima particella catastale e la riconducibilità a un’unica iniziativa imprenditoriale costituiscono elementi sufficienti a fondare, se adeguatamente istruiti e motivati, la qualificazione unitaria degli impianti; l’autonomia funzionale, tecnica, costruttiva o dei punti di connessione non esclude di per sé l’unitarietà sostanziale del progetto.
  • L’ammissione originaria agli incentivi, fondata su un controllo preliminare formale e documentale, non impedisce al GSE di esercitare successivamente i poteri di verifica e controllo previsti dall’art. 42 d.lgs. 28/2011 e non attribuisce al beneficiario un affidamento tutelabile sulla permanenza di una situazione non conforme alla disciplina di settore.
  • Quando la violazione o la rappresentazione non veritiera emergono soltanto a seguito di un’attività istruttoria successiva, il termine ragionevole per l’esercizio del potere di decadenza o di autotutela decorre dalla scoperta dei fatti e delle circostanze; l’artato frazionamento può integrare una rappresentazione non veritiera rilevante ai fini della deroga di cui all’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990.
  • La decurtazione degli incentivi prevista dall’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011 non è una conseguenza automatica dell’artato frazionamento. Quando l’elusione ha consentito di evitare l’iscrizione nel Registro e di ottenere un vantaggio economico significativo, il GSE può disporre la decadenza integrale, purché la scelta sia adeguatamente istruita e motivata.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliIncentivi energeticiAutotutela
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiAbuso del diritto e del processoAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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