Ordinanza n. 994/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato che aveva respinto l’istanza cautelare proposta dal Ministero nell’appello contro la sentenza del TAR Lazio relativa all’attribuzione del punteggio per i titoli in un concorso per dirigenti scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata aveva impugnato la graduatoria nazionale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici e la successiva rettifica, sostenendo che le spettassero 7,75 punti per i titoli invece dei 3,75 inizialmente attribuiti e chiedendo un miglior posizionamento. Il TAR Lazio aveva annullato in parte qua gli atti impugnati e ordinato all’Amministrazione di riconoscere 6,25 punti per i titoli. Il Ministero ha proposto appello e, dopo il rigetto della domanda cautelare con l’ordinanza oggetto di revocazione, ha dedotto un errore risultante dagli atti, qualificato come svista revocatoria: il punteggio di 6,25 punti ordinato dal TAR era già stato riconosciuto alla candidata dalla Commissione in sede di reclamo e risultava dalla graduatoria rettificata. Il punteggio complessivo di 8,525 derivava infatti dalla somma di 6,25 punti per titoli e 79 punti per la prova scritta, convertita secondo la disciplina applicabile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l’impugnazione per revocazione, rilevando che sia la sentenza del TAR sia l’ordinanza cautelare precedente si basavano sull’erroneo presupposto che il punteggio di 6,25 non fosse già stato attribuito. L’errore era obiettivamente verificabile attraverso gli atti di causa e un semplice calcolo aritmetico del punteggio complessivo risultante dalla graduatoria. L’ordinanza cautelare impugnata è stata quindi riformata; è stata accolta l’istanza cautelare proposta dal Ministero nell’appello e sono stati sospesi gli effetti della sentenza del TAR. Il Collegio ha escluso un pregiudizio per la candidata, poiché il punteggio aggiuntivo da essa richiesto risultava comunque già riconosciuto, e ha compensato le spese del doppio grado cautelare, disponendo la fissazione dell’udienza di merito.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Visto l’art. 62 del cod. del proc. amm.
La disposizione è richiamata quale base processuale dell’impugnazione per revocazione dell’ordinanza cautelare.
art. 8, comma 2, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
ex art. 8 comma 2 del DPR 9 maggio 1994 n. 487
La norma è richiamata per la conversione su base decimale del punteggio complessivo risultante dalla somma del punteggio dei titoli e di quello della prova scritta.
art. 6, comma 1, lett. a), D.M. n. 107/2023
in base all’art. 6 comma 1 lett. a) del D.M. 107 del 2023
La disposizione è richiamata in relazione ai criteri di attribuzione del punteggio per i titoli nel concorso per dirigenti scolastici.
Massime di principio
- È revocabile la pronuncia cautelare quando il giudice abbia fondato la decisione su un errore obiettivamente verificabile dagli atti di causa, consistente nell’ignorare un fatto documentato e decisivo, senza necessità di procedere a una nuova valutazione discrezionale o interpretativa.
- La revocazione è ammissibile quando l’errore emerge dal semplice confronto tra gli atti processuali e il contenuto della pronuncia, anche mediante un calcolo aritmetico non controverso.
- Quando l’Amministrazione abbia già riconosciuto, in sede di riesame o reclamo, il punteggio o il beneficio ordinato dal giudice, la sospensione cautelare della sentenza può essere disposta per evitare l’esecuzione di un comando privo di utilità sostanziale, purché non derivi un pregiudizio effettivo alla parte privata.
- La verifica cautelare dell’esistenza di un errore revocatorio può fondarsi sul contenuto della graduatoria e sulla ricostruzione aritmetica del punteggio complessivo, qualora tali elementi rendano immediatamente evidente l’avvenuto riconoscimento del punteggio controverso.
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