Regolamento (UE) 2018/1266
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1266 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, azadiractina, bupirimate, carbossina, cletodim, ciclossidim, dazomet, diclofop, dithianon, dodina, fenazaquin, fluometuron, flutriafol, exitiazox, imexazol, acido indolilbutirrico, isoxaben, zolfo calcico, metaldeide, paclobutrazol, pencicuron, sintofen, tau-fluvalinato e tebufenozide (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga la durata dell’approvazione di 26 sostanze attive già approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, modificando il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La proroga è giustificata dal tempo necessario a completare la procedura di rinnovo e dal calendario di valutazione stabilito a livello UE. Le nuove scadenze sono fissate, a seconda della sostanza, al 31 maggio 2023 o al 31 maggio 2024.
Proroga dei periodi di approvazione di numerose sostanze attive usate nei prodotti fitosanitari e modifica dell'elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze attive elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1266, inserite nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, e dunque al regime UE di approvazione delle sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli operatori del settore dei prodotti fitosanitari, i richiedenti del rinnovo dell’approvazione e, indirettamente, gli Stati membri incaricati della valutazione (relatori e correlatori). Il regolamento opera nell’intero territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile; sono previste esclusioni/limiti temporali connessi alla mancata presentazione del fascicolo supplementare o all’adozione di successivi regolamenti di non rinnovo o rinnovo.
Proroga dell’approvazione di determinate sostanze attive nei prodotti fitosanitari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1266 interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 per evitare che l’approvazione di numerose sostanze attive scada prima della conclusione delle procedure di rinnovo. La Commissione richiama il meccanismo dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e l’organizzazione del lavoro prevista dalla decisione di esecuzione C(2016)6104, che ha raggruppato le sostanze da valutare secondo priorità connesse a profili di sicurezza.
Contesto normativo e finalità
L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 contiene l’elenco delle sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Le domande di rinnovo per le sostanze interessate sono state presentate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012; tuttavia, per ragioni non imputabili ai richiedenti, è probabile che l’approvazione scada prima dell’adozione della decisione di rinnovo. Per questo motivo la Commissione dispone la proroga dei termini di approvazione.
Criteri di proroga e ripartizione delle scadenze
La Commissione precisa che le sostanze oggetto del regolamento non rientrano tra le categorie prioritarie della decisione di esecuzione C(2016)6104 e che la proroga deve tenere conto della data di scadenza originaria, dell’obbligo di presentare il fascicolo supplementare almeno 30 mesi prima della scadenza, della necessità di distribuire in modo equilibrato il lavoro tra Stati membri relatori e correlatori e delle risorse disponibili per la valutazione.
Le nuove scadenze sono fissate come segue:
- al 31 maggio 2023 per: carbossina, cletodim, ciclossidim, dazomet, diclofop, fenazaquin, imexazol, acido indolilbutirrico, metaldeide, paclobutrazol;
- al 31 maggio 2024 per: 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, azadiractina, bupirimate, dithianon, dodina, fluometuron, flutriafol, exitiazox, isoxaben, zolfo calcico, pencicuron, sintofen, tau-fluvalinato, tebufenozide.
Condizione del fascicolo supplementare e coordinamento con le decisioni successive
Il regolamento prevede una clausola di salvaguardia: se il fascicolo supplementare non è presentato in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 almeno 30 mesi prima della scadenza fissata, la data di approvazione non beneficia della proroga e resta quella originaria, oppure è fissata alla prima data utile successiva. Inoltre, se interviene un regolamento che non rinnova l’approvazione di una sostanza inclusa nell’allegato, la scadenza resta quella precedente al presente atto o, se successiva, coincide con la data di entrata in vigore del regolamento di non rinnovo; se invece l’approvazione viene rinnovata, la Commissione mira a rendere applicabile il rinnovo alla data più prossima possibile.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all’allegato del regolamento. In sostanza, il testo aggiorna le date di scadenza dell’approvazione per le sostanze attive interessate.
Proroga dei periodi di approvazione
Sulla base dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009, i periodi di approvazione sono prorogati per consentire il completamento delle procedure di rinnovo. Le sostanze vengono prorogate di due o tre anni, con scadenze fissate al 31 maggio 2023 o al 31 maggio 2024 a seconda del gruppo di appartenenza.
Criteri di ripartizione delle proroghe
La proroga di due anni riguarda carbossina, cletodim, ciclossidim, dazomet, diclofop, fenazaquin, imexazol, acido indolilbutirrico, metaldeide e paclobutrazol. La proroga di tre anni riguarda 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, azadiractina, bupirimate, dithianon, dodina, fluometuron, flutriafol, exitiazox, isoxaben, zolfo calcico, pencicuron, sintofen, tau-fluvalinato e tebufenozide.
Condizione della presentazione del fascicolo supplementare
Se non è presentato alcun fascicolo supplementare conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 almeno 30 mesi prima della rispettiva data di scadenza, la data di approvazione resta quella precedente al presente regolamento oppure è fissata alla prima data possibile successiva.
Effetti di eventuali successivi regolamenti di non rinnovo o rinnovo
Se la Commissione adotta un regolamento che non rinnova l’approvazione di una sostanza compresa nell’allegato perché i criteri non sono rispettati, la scadenza resta quella già prevista prima del presente regolamento oppure, se successiva, coincide con la data di entrata in vigore del regolamento di non rinnovo. Se invece la Commissione adotta un regolamento di rinnovo, essa si adopera per fissare la data di applicazione più prossima possibile.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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