Cassazione Penale, Sentenza n. 5825/2022 del 18/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva confermato la condanna per rapina pluriaggravata. Il ricorrente denunciava: omessa motivazione e inosservanza di norme processuali (art. 191, 526 c.p.p.); utilizzo illegittimo della denuncia della persona offesa; violazione del diritto di difesa e della presunzione di non colpevolezza (art. 24 Cost., art. 6 CEDU) per presunta affidamento esclusivo sulle dichiarazioni della vittima; travisamento della prova e mancanza/contraddittorietà della motivazione rispetto a attendibilità della parte offesa, ricostruzione dei luoghi, tempi e dinamica (art. 192 c.p.p.); valutazioni contraddittorie sui rapporti tra imputato, persona offesa e terzi; censure sul trattamento sanzionatorio (conteggio delle aggravanti, applicazione dell'aumento previsto dall'art. 63 c.4 c.p., negazione delle circostanze attenuanti generiche).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per plurime ragioni: manifesta infondatezza della censura di omessa motivazione (la Corte di appello aveva effettivamente risposto ai motivi di appello e si era basata sulle dichiarazioni rese in dibattimento); aspecificità del ricorso con reiterazione di argomentazioni di merito già disattese e mancata correlazione tra le doglianze e le esplicitazioni della decisione impugnata; deduzioni generiche e cumulative riguardo al vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e)); impropria deduzione del travisamento della prova senza i presupposti richiesti per la c.d. doppia conforme; illegittimità di dedurre in Cassazione violazioni di norme processuali sotto la lett. b) dell'art. 606 c.p.p.; motivazione apparente in tema di trattamento sanzionatorio ritenuta manifestamente infondata in quanto la Corte di appello ha applicato la norma più favorevole al tempo del fatto. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 191 c.p.p.
Richiamata tra le norme processuali contestate dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto sussistere omissioni motivazionali riconducibili a questa norma
art. 526, comma 1 c.p.p.
art. 526 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato come norma di impugnazione; la Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato o aspecifico
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e alla valutazione della mancata confessione; la Corte ha ritenuto la materia di fatto non sindacabile in Cassazione con le censure proposte
art. 6 CEDU
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Invocato per profili di giusto processo; la Corte ha ritenuto che non emergessero violazioni di diritti processuali riesaminabili in Cassazione secondo le censure avanzate
art. 192, commi 1 e 2 c.p.p.
art. 192 commi 1 e 2 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la questione fosse valutazione di merito e non sindacabile nella forma dedotta
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Lettera utilizzata dalla difesa per denunciare errata applicazione di norme processuali; la Corte ha chiarito che la lett. b) riguarda norme penali sostanziali e non consente di trasformare deduzioni di vizio della motivazione in doglianze di legge
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato per vizi di motivazione; la Corte ha sottolineato l'obbligo di specificità (distinguere contraddittorietà, illogicità, carenza) e ha dichiarato inammissibili le deduzioni generiche o cumulative
art. 603 n. 3 c.p.p.
art. 603 n. 3 cod. proc. pen.
Citato in relazione ad aspetti probatori; la Corte ha ritenuto le contestazioni non specifiche e come valutazioni di merito non sindacabili
art. 628 c.p. (comma 3 e 4)
art. 628 c.p. comma 3 e 4
Richiamato nell'ambito della critica al cumulo di aggravanti; la Corte ha osservato che al tempo del fatto era applicabile una diversa formulazione e si è adottata la norma più favorevole
art. 629, comma 3 c.p.
art. 629 comma 3 cod. pen.
Combinato con art. 63 c.4 come norma applicata per il calcolo della pena, ritenuta corretta dalla Corte
art. 63, comma 4 c.p.
art. 63 comma 4 cod. pen.
Rilevante per l'aumento di pena per le aggravanti; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della normativa vigente al tempo del fatto
art. 546 lett. e) c.p.p.
art. 546 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento alla motivazione in punto di pena; la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata o il motivo manifestamente infondato
art. 133 c.p.
Citato in relazione alla determinazione della pena; la Corte non ha ritenuto sussistere un errore di diritto apprezzabile in Cassazione
art. 62-bis c.p.
Richiamato in tema di circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la negazione delle attenuanti fosse fondata su motivazione non apparente
art. 2 c.p.
Applicato per il principio della norma più favorevole nel tempo; la Corte ha affermato che è stata applicata la norma più favorevole al tempo del fatto
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza citata circa l'aspecificità del motivo; rilevante per l'inammissibilità per mancata correlazione tra motivo e decisione impugnata
art. 616 c.p.p.
Norma procedurale invocata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte per affermare che non è compito del giudice di legittimità selezionare il vizio tra formulazioni generiche proposte dalla difesa
Massime di principio
- In Cassazione i vizi di motivazione devono essere dedotti in modo specifico: non è consentito formulare censure cumulative o alternative (distinguere contraddittorietà, manifesta illogicità, carenza).
- Non è possibile rimettere in discussione la valutazione della prova di merito se non nei casi tassativi (ad esempio travisamento manifesto con 'doppia conforme' e macroscopica evidenza); semplici divergenze di valutazione o richieste di diversa comparazione delle prove sono inammissibili.
- Le doglianze sulla utilizzazione di atti (es. denuncia della persona offesa) sono rilevabili se effettivamente costituivano il fondamento fattuale della decisione; se la motivazione mostra che la decisione si è basata su dichiarazioni rese in dibattimento, la censura è infondata.
- Questioni relative all'applicazione di norme penali sostanziali sono sindacabili in Cassazione solo con i limiti di legge; dedurre vizi processuali sotto la lett. b) dell'art. 606 c.p.p. è improprio.
- Sulla determinazione della pena la Corte di legittimità verifica la corretta applicazione della norma e il rispetto del principio di favore temporale, ma non ricalcola liberamente la valutazione delle circostanze di merito se la motivazione è congrua.
- La mancanza di specificità del motivo (mancata correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e le contestazioni) conduce all'inammissibilità; il ricorrente deve rispondere puntualmente alle argomentazioni del giudice di merito.
- Ricorrere in Cassazione comporta rischio economico: ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanna alle spese e sanzioni (cassa delle ammende).
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