Cassazione Penale, Ordinanza n. 00917/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento definito con sentenza di appello resa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., l'imputato aveva ottenuto la rideterminazione della pena per due delitti tributari. Ha poi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in particolare che la sentenza non avesse valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Suprema Corte ha esaminato la ricorribilità di una sentenza emessa in sede di concordato in appello quando le doglianze investano profili oggetto di rinuncia con l'accordo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che contro la sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. sono proponibili solo censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della decisione rispetto all'accordo, mentre sono precluse le doglianze su motivi rinunciati e sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La richiesta di concordato in appello comporta una rinuncia ai motivi non accolti e delimita la cognizione del giudice di secondo grado; il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi inerenti alla formazione dell'accordo, al consenso del Procuratore generale o alla difformità della sentenza rispetto all'accordo stesso.
art. 129 c.p.p.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile in cassazione quando sia intervenuto un concordato in appello su motivi incompatibili con tale doglianza.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
legge n. 103 del 2017
Ha introdotto/reintrodotto il meccanismo del concordato in appello disciplinato dall'art. 599-bis c.p.p.
l. 23 giugno 2017, n. 103
Riferita come fonte della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello.
sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Richiamata ai fini della verifica della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. la parte che aderisce all'accordo dispone dei motivi di appello, con conseguente preclusione al sindacato di legittimità su questioni rinunciate.
- In cassazione sono deducibili solo vizi che investano la validità genetica dell'accordo processuale o la corrispondenza della decisione alla pattuizione, non anche questioni di merito ormai abbandonate.
- La mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è motivo ammissibile di ricorso contro una sentenza resa a seguito di concordato in appello, se la relativa questione rientra tra quelle oggetto di rinuncia.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00687/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00688/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00689/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00690/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00691/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00692/2026 del 09/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →