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Sentenza

Sentenza n. 5605/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli n. 406/2025, depositata e resa pubblica il 20.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 5966/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all' amministrazione in data 21.01.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 26.11.2025

Giustizia amministrativa202600789

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 406/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per tre anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 406/2025, depositata il 20 gennaio 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione, che gli aveva riconosciuto il beneficio economico di 500 euro annui tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.500 euro. Ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, nonostante la notifica del titolo il 21 gennaio 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'attuazione del giudicato, il pagamento della somma dovuta con accessori, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'amministrazione alle astreintes.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza: ha ritenuto ammissibile l'azione ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., rilevando il passaggio in giudicato della sentenza ordinaria, la rituale notifica del titolo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni, nonché l'assenza di prova dell'adempimento. Ha ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Se è decorso il termine biennale previsto dal giudice ordinario per fruire del beneficio, l'amministrazione deve corrisponderne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo: il ritardo imputabile all'inerzia amministrativa non può pregiudicare il creditore. Ha nominato sin da ora un dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato anche di reperire e allocare le risorse e di completare le fasi di spesa; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non giustificano l'inadempimento. Ha respinto la domanda di astreintes, ritenendone non equa l'applicazione nel caso concreto anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato. Spese a carico dell'amministrazione: 500 euro, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.

    L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere che la pubblica amministrazione si conformi alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, con riguardo al caso deciso.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Nel caso concreto il TAR ha ritenuto rispettato il termine previsto per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lettera d), e comma 3, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il TAR ha ritenuto rispettati nel caso concreto anche i termini processuali richiamati per la trattazione camerale del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

    L'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo; il TAR ha accertato che tale termine era decorso.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Al riguardo, va precisato che, in caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio (due anni dalla pubblicazione della pronuncia), l’amministrazione è comunque tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria, tenuto anche conto che il mancato rispetto del limite temporale fissato dal giudice ordinario non è dipeso dalla parte ricorrente ma è imputabile ad una condotta omissiva dell’amministrazione che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento dell’obbligo.

    Il beneficio della Carta elettronica del docente, se non più fruibile in forma specifica per il decorso del termine, deve essere attuato mediante pagamento del controvalore pecuniario e degli interessi legali quando la perdita della possibilità di fruizione dipenda dall'inerzia dell'amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Sempre in accoglimento della domanda attorea, il Collegio ritiene di nominare sin da ora quale commissario ad acta un Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), senza compenso e con facoltà di delega ad altro funzionario del proprio ufficio.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per provvedere in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
  • Quando l'amministrazione non esegue un titolo giudiziale che attribuisce un beneficio economico fruibile entro un termine e il ritardo imputabile all'amministrazione rende impossibile la fruizione in forma specifica, il giudicato va attuato mediante il pagamento del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo; l'amministrazione non può trarre vantaggio dalla propria inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, incaricandolo di compiere anche gli atti contabili necessari al pagamento. L'esaurimento degli stanziamenti o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato.
  • La concessione delle astreintes richiede una valutazione di equità riferita al caso concreto; può essere negata, tra l'altro, tenendo conto del tempo trascorso dal passaggio in giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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