Sentenza n. 479/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 100/2023, pubblicata in data 18.04.2023 emessa dal Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o parziale esecuzione della sentenza n. 100/2023 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Il giudizio è stato instaurato in ragione dell'inesecuzione, almeno parziale, della pronuncia, riguardante più docenti. Il Ministero intimato non si è costituito. Nel corso dell'udienza la ricorrente ha dichiarato che, dopo la notifica del ricorso, era intervenuto il pagamento di quanto dovuto, chiedendo quindi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'amministrazione alle spese, poiché l'adempimento era sopravvenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento intervenuto nel corso del giudizio avesse integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Ha tuttavia condannato il Ministero al rimborso delle spese del giudizio, poiché l'adempimento è avvenuto solo dopo la notifica del ricorso e il giudizio di ottemperanza si era reso necessario per ottenere l'esecuzione, sia pure parziale, della sentenza. Le spese sono state liquidate in complessivi 300 euro, oltre spese generali e oneri accessori, con restituzione dell'importo corrispondente al contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato; il giudizio si è concluso con la cessazione della materia del contendere per l'adempimento sopravvenuto.
termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione
Il provvedimento riferisce che la sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione che soddisfa integralmente la pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.
- L'adempimento intervenuto soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio, quando l'inadempimento o l'esecuzione parziale abbia reso necessario instaurare il processo.
- La condanna alle spese nel giudizio di ottemperanza può comprendere il rimborso del contributo unificato e può essere disposta con distrazione in favore del difensore antistatario.
Come è indicizzato
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