Cassazione Civile, Ordinanza n. 14051/2026 del 13/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (mandataria)
La controversia
La controversia nasce dalla cancellazione di due voli internazionali sulla tratta Mosca-Milano e ritorno, previsti per il 3 e il 6 luglio 2020, in un contesto di limitazioni alla mobilità internazionale adottate durante la pandemia da Covid-19. La società che aveva promosso il giudizio si era dichiarata mandataria della passeggera e aveva chiesto il ristoro del danno economico per il mancato trasporto e il rimborso del biglietto; la compagnia aerea si era difesa sostenendo che la prestazione fosse divenuta impossibile per divieto di legge e che, in ogni caso, aveva offerto un voucher sostitutivo. Il giudice di pace aveva accolto la domanda di rimborso e condannato la compagnia al pagamento di 245 euro. In appello, la parte soccombente aveva impugnato la decisione, ma il Tribunale di Roma ha dichiarato l'appello inammissibile per il regime di impugnazione limitata delle sentenze del giudice di pace rese in equità necessaria, ritenendo che non fosse stata specificamente dedotta una violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia. Con il ricorso per cassazione la compagnia aerea ha dedotto un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 113, comma 2, c.p.c., sostenendo che l'acquisto di un biglietto aereo online integri un contratto concluso secondo le modalità dell'art. 1342 c.c., e dunque rientri tra le eccezioni alla decisione secondo equità; da ciò faceva discendere l'ammissibilità dell'appello e l'erroneità della declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione sulla riconducibilità del contratto di trasporto aereo concluso online all'eccezione di cui all'art. 113, comma 2, c.p.c. fosse nuova e non risultasse dimostrato che fosse stata dedotta e discussa nei gradi di merito, con violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Inoltre ha ribadito che, nelle controversie decise dal giudice di pace nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c. è l'unico rimedio ordinario esperibile, mentre non è configurabile il ricorso per cassazione, salvo i più ristretti casi ammessi dalla legge. La Corte ha anche osservato che tale disciplina è compatibile con l'art. 6 CEDU e con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 113, comma 2, c.p.c.
versione allora in vigore (2017)
Per le cause di valore inferiore a euro 1.100 la decisione del giudice di pace è secondo equità necessaria, salvo le controversie relative a contratti conclusi secondo le modalità dell'art. 1342 c.c., tra le quali la Corte richiama anche il contratto di trasporto aereo concluso online.
art. 339, comma 3, c.p.c.
Per le sentenze del giudice di pace pronunciate nell'ambito dell'equità necessaria l'appello è ammesso solo per motivi limitati e specificamente dedotti; in mancanza, l'impugnazione è inammissibile.
art. 1342 c.c.
Richiamato come norma che disciplina la conclusione del contratto mediante moduli o formulari; la ricorrente sosteneva che il biglietto aereo acquistato online vi rientrasse.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La parte ricorrente deve dimostrare che la questione prospettata in cassazione sia stata dedotta e discussa nel giudizio di merito; in difetto il motivo è inammissibile.
art. 111, comma 7, Cost.
Non consente il ricorso per cassazione avverso le sentenze soggette a un mezzo di impugnazione ordinario, sia pure a motivi limitati, come quelle del giudice di pace in equità necessaria.
art. 6 CEDU
Il diritto di accesso a un giudice non è assoluto e può essere soggetto a limitazioni procedurali ragionevoli; la disciplina interna sulle impugnazioni limitate è compatibile con la Convenzione.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Gli ordinamenti nazionali possono prevedere condizioni di ammissibilità e rimedi circoscritti purché non sia compromessa l'essenza del diritto di accesso a un giudice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle controversie decise dal giudice di pace in equità necessaria, l'appello a motivi limitati è il rimedio ordinario esclusivo: il ricorso per cassazione non è ammissibile salvo i casi espressamente previsti.
- Chi deduce in cassazione una questione di diritto deve dimostrare, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., che il tema sia stato già introdotto e discusso nei gradi di merito; in difetto il motivo è inammissibile.
- La disciplina processuale che limita i mezzi di impugnazione non viola, di per sé, il diritto di accesso a un giudice garantito dalla CEDU e dalla Carta UE, purché siano preservati essenza e ragionevolezza del rimedio.
- La qualificazione del contratto come concluso secondo moduli o formulari può assumere rilievo ai fini dell'applicabilità dell'eccezione all'equità necessaria, ma la relativa questione deve essere tempestivamente prospettata nel giudizio di merito.
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