Cassazione Penale, Ordinanza n. 11855/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione del GUP, aveva rideterminato la pena, rigettato la richiesta di applicazione della pena sostitutiva ex art. 20-bis c.p. e confermato nel resto la condanna per più reati. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione limitatamente al diniego della pena sostitutiva, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale non avesse correttamente applicato i criteri per negarla.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sul diniego della pena sostitutiva: la Corte di appello aveva infatti motivato il diniego richiamando la marcata recidivanza delle condotte, la vicinanza temporale dei fatti e il complessivo vissuto dell'imputato, cioè criteri coerenti con l'art. 133 c.p. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso perché le censure miravano soltanto a una diversa lettura del merito, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
è il presupposto processuale della decisione di appello resa nelle forme del concordato o comunque della definizione agevolata richiamata dalla sentenza impugnata
art. 20-bis c.p.
disciplina la pena sostitutiva la cui applicazione è stata richiesta dall'imputato e negata dai giudici di merito
art. 133 c.p.
i criteri di commisurazione della pena e di valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato possono sorreggere il diniego della pena sostitutiva
art. 23 l. 110/1975
norma incriminatrice tra quelle oggetto della condanna confermata
art. 648 c.p.
norma incriminatrice per ricettazione tra quelle oggetto della condanna confermata
artt. 2, 4 e 7 l. 895/1967
norme incriminatrici in materia di armi tra quelle oggetto della condanna confermata
art. 697 c.p.
norma incriminatrice in materia di detenzione abusiva di armi tra quelle oggetto della condanna confermata
art. 616 c.p.p.
l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
art. 133 c.p.
i criteri di valutazione della personalità e delle modalità del fatto giustificano il giudizio negativo sulla richiesta di sostituzione della pena
Massime di principio
- Il diniego della pena sostitutiva può essere legittimamente fondato su una motivazione che richiami la recidivanza delle condotte, la prossimità temporale dei fatti e la personalità dell'imputato, purché il riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. sia esplicito e coerente.
- In cassazione non è consentito sollecitare una diversa lettura del merito della valutazione compiuta dal giudice di appello, quando la motivazione sul diniego della pena sostitutiva sia logica e non manifestamente illogica.
- La censura per violazione di legge o vizio di motivazione è manifestamente infondata quando si risolve, in concreto, nella contestazione della valutazione discrezionale del giudice di merito senza evidenziare reali errori giuridici o motivazionali.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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