Sentenza del 25/09/2015 n. 19065 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio relativa a una cartella per IVA, IRPEF, IRAP degli anni 2000 e 2001 e addizionale comunale 2001. Con il primo motivo ha contestato l'omessa notifica dell'appello al concessionario e la conseguente inammissibilità del giudizio. Con il secondo ha denunciato la carenza di motivazione della cartella e del ruolo, per violazione dello Statuto del contribuente e delle norme sulla riscossione. Con il terzo ha sostenuto che la CTR avrebbe illegittimamente modificato l'atto impositivo, confermando comunque una pretesa residua dopo lo sgravio parziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi. Il primo è stato dichiarato inammissibile per genericità e comunque infondato: nelle controversie sulla tempestività o validità della cartella la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito, mentre il concessionario non è litisconsorte necessario. Il secondo è stato dichiarato inammissibile per genericità, carenza di autosufficienza e mancata indicazione degli elementi concreti che avrebbero impedito alla contribuente di comprendere la pretesa; la cartella è stata ritenuta sufficientemente motivata. Il terzo è stato dichiarato infondato: il giudice può accertare l'insussistenza parziale del credito e confermare la cartella limitatamente alla somma residua, pari a 102.138,70 euro. La contribuente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.800 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Il termine previsto per il controllo automatizzato delle dichiarazioni è stato considerato ordinatorio, non essendo previsto a pena di decadenza, secondo l'interpretazione richiamata dalla Corte.
Legge n. 449 del 1997, art. 28
Norma di interpretazione autentica richiamata per qualificare come ordinatorio il termine relativo al procedimento di controllo automatizzato.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17
Il termine per l'iscrizione a ruolo è stato ritenuto rispettato anche in considerazione delle proroghe applicabili alle dichiarazioni interessate.
Legge n. 212 del 2003, art. 2-octies
Ha prorogato il termine per l'iscrizione a ruolo relativo alle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni indicati dalla sentenza.
Decreto-legge n. 106 del 2005
La disciplina transitoria ha fissato i termini per la notifica delle cartelle relative alle dichiarazioni presentate nel 2001 e nel 2002; la notifica è stata ritenuta tempestiva.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2
La doglianza sulla mancata notifica dell'appello al concessionario non è stata accolta, poiché non sussisteva un litisconsorzio necessario.
Codice di procedura civile, art. 331
Non è stato ritenuto applicabile, perché la controversia non costituiva una causa inscindibile tra Agenzia delle Entrate e concessionario.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
La cartella deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa, ma nel caso concreto i dati del ruolo sono stati considerati sufficienti a permettere il controllo e la difesa.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12
Richiamato in relazione agli elementi del ruolo e alla contestata motivazione della cartella.
Legge 30 marzo 1865, n. 2248, Allegato E, art. 4
I limiti ai poteri del giudice non impediscono di accertare la parziale insussistenza del credito e di mantenere efficace la cartella per la parte effettivamente dovuta.
Massime di principio
- Quando si contesta una cartella per vizi propri della riscossione o della notifica, il contraddittore principale è normalmente l'ente titolare del credito tributario; il concessionario non è automaticamente litisconsorte necessario.
- La contestazione della motivazione della cartella richiede l'indicazione puntuale delle informazioni mancanti e della concreta lesione del diritto di difesa; doglianze generiche o non autosufficienti possono essere dichiarate inammissibili.
- Se la cartella è il primo atto con cui viene esercitata la pretesa tributaria, deve contenere elementi sufficienti a permettere al contribuente di verificare l'imposizione; se invece segue un atto impositivo già notificato, la motivazione può essere più sintetica.
- Lo sgravio parziale non rende necessariamente inefficace l'intera cartella: il giudice può confermare la riscossione limitatamente al credito ancora esistente.
- Per valutare la tempestività dell'accertamento, dell'iscrizione a ruolo e della notifica della cartella occorre verificare la disciplina vigente per l'anno d'imposta e le eventuali proroghe o disposizioni transitorie.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale formulare motivi specifici, autosufficienti e coerenti con il vizio denunciato; la genericità del quesito o la mancata trascrizione degli elementi rilevanti può comportare l'inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 set 2015Sentenza del 25/09/2015 n. 268 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 25 set 2015Sentenza del 25/09/2015 n. 272 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 25 set 2015Sentenza del 25/09/2015 n. 981 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 25 set 2015Sentenza del 25/09/2015 n. 983 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 25 set 2015Sentenza del 25/09/2015 n. 1566 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 25 set 2015Sentenza del 25/09/2015 n. 1843 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →