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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21446/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossione)

La controversia

Nel procedimento di accertamento del passivo di un fallimento, l’ente di riscossione aveva presentato domande di insinuazione per crediti erariali, accolte solo in parte. Avverso il decreto di esecutività dello stato passivo aveva quindi proposto opposizione ex art. 98 l.fall. Il Tribunale ha ritenuto l’opposizione tardiva perché il decreto era stato comunicato il 20 settembre 2021 e il ricorso risultava depositato il 22 ottobre 2021, oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 99 l.fall.; ha inoltre ritenuto non scusabile l’errore indicato dall’ente sul registro telematico. Con il ricorso per cassazione l’ente ha denunciato nullità per violazione dell’art. 99 l.fall., dell’art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012 conv. in l. 221/2012, dell’art. 153, comma 2, c.p.c. e degli artt. 3 e 24 Cost., sostenendo che il primo deposito telematico era avvenuto tempestivamente il 20 ottobre 2021, entro il termine, e che il solo errore nell’indicazione del registro ('procedure concorsuali' anziché 'contenzioso civile') aveva determinato il rifiuto della cancelleria; una volta ricevuto il rifiuto, aveva immediatamente ripresentato il ricorso con l’indicazione corretta del registro, ottenendo l’accettazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che il deposito telematico effettuato con indicazione di un registro diverso da quello corretto non integra nullità, ma mera irregolarità, in assenza di una espressa previsione sanzionatoria e in presenza del raggiungimento dello scopo, quando l’atto risulti comunque inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario e accompagnato da ricevuta di avvenuta consegna. Poiché nel caso concreto l’opposizione era stata effettivamente trasmessa alla cancelleria il 20 ottobre 2021, dunque entro il termine di trenta giorni, l’errore sul registro non poteva giustificare l’inammissibilità. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rinviato la causa al Tribunale di Padova in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    norma che disciplina l’opposizione allo stato passivo; la sua applicazione non consente di dichiarare inammissibile l’opposizione quando il deposito telematico sia tempestivo e l’errore sul registro sia solo irregolarità formale.

  • art. 99 l.fall.

    prevede il termine di trenta giorni per proporre opposizione allo stato passivo, termine che nel caso concreto è stato ritenuto rispettato con il primo deposito telematico.

  • art. 16 bis, co. 7, D.L. n. 179/2012, conv. in L. 221/2012

    richiamato in relazione al deposito telematico; l’erronea indicazione del registro non comporta nullità se l’atto perviene comunque alla cancelleria e raggiunge il suo scopo.

  • art. 153, co. 2, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della rimessione in termini/irregolarità dell’errore; la Corte valorizza comunque il principio del raggiungimento dello scopo dell’atto.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    rubrica del motivo di ricorso, formulato come denuncia di nullità del decreto impugnato.

  • artt. 3 e 24 Cost.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi per cui un mero errore formale nel deposito telematico non può comprimere irragionevolmente il diritto di difesa.

Massime di principio

  • Il deposito telematico di un atto processuale effettuato mediante l’indicazione di un registro diverso da quello corretto non determina nullità se manca una espressa previsione di legge e l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo entrando nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario.
  • Quando l’atto è stato effettivamente trasmesso alla cancelleria entro il termine di decadenza e il sistema ha generato la ricevuta di avvenuta consegna, l’errore nella classificazione del deposito va trattato come mera irregolarità formale.
  • Ai fini del rispetto del termine per proporre opposizione allo stato passivo rileva il momento in cui l’atto è stato correttamente inviato e ricevuto dal sistema telematico, non il successivo rifiuto della cancelleria per un vizio meramente formale imputabile alla selezione del registro.
  • In materia processuale, il principio del raggiungimento dello scopo impedisce di sacrificare il diritto di difesa per un errore formale che non abbia impedito all’ufficio di prendere conoscenza dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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