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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18268/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato che la controversia era stata definita in via agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con adesione anche della difesa erariale alla richiesta della contribuente. Per tale ragione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese di lite. Non vi è stata quindi una decisione sul merito dei motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per IVA relativo all'anno d'imposta 2007 notificato a una società contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel testo non sono specificati i contenuti di tali motivi. In sede di successiva fase di legittimità, la società contribuente chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere per avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; l'Avvocatura dello Stato aderiva alla richiesta, dando atto che la controversia era stata definita ai sensi della medesima disciplina.

Norme richiamate

  • art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    La definizione agevolata della controversia comporta la cessazione della materia del contendere anche nel giudizio di cassazione, quando la lite risulti definita e vi sia adesione della parte pubblica.

  • l. 17 dicembre 2018, n. 136

    conversione del d.l. n. 119 del 2018

    La norma di conversione è richiamata quale base della disciplina di definizione agevolata invocata dalla contribuente.

Massime di principio

  • Quando la controversia tributaria è definita mediante adesione a una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge, il giudizio di legittimità non richiede più pronuncia sul merito e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L'adesione della difesa erariale alla definizione agevolata è circostanza sufficiente a consentire alla Corte di prendere atto dell'intervenuta definizione della lite e di chiudere il giudizio senza statuizioni sul merito.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per definizione della lite, la Corte può compensare le spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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