Ordinanza n. 2517/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari 1) del Provvedimento di diniego n. 29, protocollo n. 3761 datato 09 settembre 2025, comunicato in data 10 settembre 2025, con il quale l'Ambasciata d'Italia Bogotà ha negato al ricorrente il visto d'ingresso per “lavoro autonomo digitale” richiesto in data 12/06/2025 pratica n. 381; 2) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso incluso, per quanto possa occorrer: 2.a) la relazione istruttoria, se esistente, che ha preceduto il provvedimento di diniego impugnato; 2.b) l'atto, di estremi e contenuto sconosciti, con il quale sono stati approvati i requisiti per il rilascio del lavoro autonomo digitale se e limitatamente alla parte in cui siano interpretati in contrasto con le normative vigenti ed in maniera lesiva della posizione giuridica del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha accolto né respinto nel merito il ricorso o la domanda cautelare. Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha ritenuto che le esigenze del ricorrente fossero adeguatamente tutelabili mediante una sollecita definizione del giudizio di merito, fissando l'udienza pubblica per il 1° dicembre 2026. Non sono stati ritenuti sussistenti, allo stato, i presupposti per regolare le spese, che sono state rinviate alla decisione definitiva.
Atto impugnato: diniego dell'Ambasciata d'Italia a Bogotà del visto d'ingresso per lavoro autonomo digitale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso richiesto per lavoro autonomo digitale, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusa l'eventuale relazione istruttoria e l'atto con cui sarebbero stati approvati i requisiti per il rilascio del visto, nella parte ritenuta contrastante con la normativa vigente e lesiva della sua posizione giuridica. Ha inoltre chiesto l'adozione di misure cautelari. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati gli ulteriori motivi di legittimità dedotti.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ritenuto, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., che le esigenze della parte ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito
Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice può adottare tale misura in luogo di una specifica misura cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2
La norma è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate in funzione della tutela dei dati personali e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la domanda cautelare può essere definita mediante la fissazione sollecita dell'udienza di merito quando tale soluzione assicuri una tutela adeguata e non sia necessaria l'adozione di una diversa misura cautelare.
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