Sentenza del 21/06/2016 n. 3656 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRES - Fotovoltaico - Agevolazioni - Investimenti ante 26 giugno 2012 - Conto energia e Tremonti ambientale - Cumulo - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha accolto la posizione della società, ritenendo legittimo il cumulo delle due agevolazioni per gli investimenti effettuati prima del 26 giugno 2012. In assenza di una specifica previsione normativa contraria, la società poteva beneficiare sia della tariffa incentivante del Conto energia sia della detassazione Tremonti ambientale, trattandosi di misure entrambe vigenti al momento dell’investimento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimità del cumulo, per un investimento effettuato prima del 26 giugno 2012, tra la tariffa incentivante prevista dal d.m. 6 agosto 2010, relativo al cosiddetto Conto energia, e la detassazione degli investimenti ambientali prevista dall’articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cosiddetta Tremonti ambientale. La società sosteneva che entrambe le agevolazioni fossero applicabili perché vigenti al momento della realizzazione dell’impianto e perché non esisteva una disposizione normativa che ne vietasse espressamente il cumulo.
Norme richiamate
Articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – Tremonti ambientale
La norma introduceva una detassazione per determinati investimenti ambientali. Nel caso esaminato, è stata ritenuta cumulabile con la tariffa incentivante del Conto energia, in mancanza di un espresso divieto.
Decreto ministeriale 6 agosto 2010 – Conto energia
Prevedeva una tariffa incentivante per la produzione di energia da impianti fotovoltaici. La tariffa è stata considerata cumulabile con la Tremonti ambientale per gli investimenti realizzati nel periodo in cui entrambe le agevolazioni erano vigenti.
26 giugno 2012 – limite temporale per il cumulo
Per gli investimenti effettuati prima di tale data, la decisione riconosce la legittimità del cumulo tra Conto energia e Tremonti ambientale, salvo l’esistenza di specifiche disposizioni ostative applicabili al caso concreto.
Massime di principio
- Per valutare il cumulo di agevolazioni fiscali e incentivi pubblici occorre verificare anzitutto la normativa vigente alla data di effettuazione dell’investimento.
- Il cumulo può essere ammesso quando le agevolazioni perseguono finalità compatibili e non esiste una disposizione espressa che lo vieti.
- Un divieto di cumulo non dovrebbe essere desunto in via estensiva o analogica, ma deve risultare da una previsione normativa chiara e applicabile al periodo interessato.
- La verifica deve considerare anche la data di entrata in vigore delle norme limitative: una restrizione successiva, in linea generale, non dovrebbe incidere su investimenti già realizzati, salvo specifiche disposizioni transitorie.
- La conclusione può dipendere dalle caratteristiche concrete dell’impianto, dalla qualificazione dell’investimento ambientale, dalla corretta fruizione di ciascun beneficio e dall’eventuale disciplina speciale applicabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 giu 2016Sentenza del 21/06/2016 n. 12754 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 giu 2016Sentenza del 21/06/2016 n. 12756 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 giu 2016Sentenza del 21/06/2016 n. 12757 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 giu 2016Sentenza del 21/06/2016 n. 12761 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 giu 2016Sentenza del 21/06/2016 n. 12762 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 giu 2016Sentenza del 21/06/2016 n. 12764 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →