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Sentenza

Sentenza del 21/06/2016 n. 3656 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRES - Fotovoltaico - Agevolazioni - Investimenti ante 26 giugno 2012 - Conto energia e Tremonti ambientale - Cumulo - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione ha accolto la posizione della società, ritenendo legittimo il cumulo delle due agevolazioni per gli investimenti effettuati prima del 26 giugno 2012. In assenza di una specifica previsione normativa contraria, la società poteva beneficiare sia della tariffa incentivante del Conto energia sia della detassazione Tremonti ambientale, trattandosi di misure entrambe vigenti al momento dell’investimento.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la legittimità del cumulo, per un investimento effettuato prima del 26 giugno 2012, tra la tariffa incentivante prevista dal d.m. 6 agosto 2010, relativo al cosiddetto Conto energia, e la detassazione degli investimenti ambientali prevista dall’articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cosiddetta Tremonti ambientale. La società sosteneva che entrambe le agevolazioni fossero applicabili perché vigenti al momento della realizzazione dell’impianto e perché non esisteva una disposizione normativa che ne vietasse espressamente il cumulo.

Norme richiamate

  • Articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – Tremonti ambientale

    La norma introduceva una detassazione per determinati investimenti ambientali. Nel caso esaminato, è stata ritenuta cumulabile con la tariffa incentivante del Conto energia, in mancanza di un espresso divieto.

  • Decreto ministeriale 6 agosto 2010 – Conto energia

    Prevedeva una tariffa incentivante per la produzione di energia da impianti fotovoltaici. La tariffa è stata considerata cumulabile con la Tremonti ambientale per gli investimenti realizzati nel periodo in cui entrambe le agevolazioni erano vigenti.

  • 26 giugno 2012 – limite temporale per il cumulo

    Per gli investimenti effettuati prima di tale data, la decisione riconosce la legittimità del cumulo tra Conto energia e Tremonti ambientale, salvo l’esistenza di specifiche disposizioni ostative applicabili al caso concreto.

Massime di principio

  • Per valutare il cumulo di agevolazioni fiscali e incentivi pubblici occorre verificare anzitutto la normativa vigente alla data di effettuazione dell’investimento.
  • Il cumulo può essere ammesso quando le agevolazioni perseguono finalità compatibili e non esiste una disposizione espressa che lo vieti.
  • Un divieto di cumulo non dovrebbe essere desunto in via estensiva o analogica, ma deve risultare da una previsione normativa chiara e applicabile al periodo interessato.
  • La verifica deve considerare anche la data di entrata in vigore delle norme limitative: una restrizione successiva, in linea generale, non dovrebbe incidere su investimenti già realizzati, salvo specifiche disposizioni transitorie.
  • La conclusione può dipendere dalle caratteristiche concrete dell’impianto, dalla qualificazione dell’investimento ambientale, dalla corretta fruizione di ciascun beneficio e dall’eventuale disciplina speciale applicabile.

Testo integrale

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