Cassazione Civile, Sentenza n. 14275/2020 del 08/07/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda sanzioni IVA relative all’anno 2001 e agli anni 2002-2004, irrogate alla società cessionaria per non avere regolarizzato fatture emesse dalla cedente senza applicazione dell’IVA. La Commissione tributaria regionale della Toscana, confermando la decisione di primo grado, aveva accolto il ricorso della società: aveva ritenuto che l’obbligo di regolarizzazione sanzionato dall’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471/1997 non imponesse al cessionario di contestare la qualificazione fiscale dell’operazione espressa dall’emittente quando la fattura fosse formalmente corretta; aveva inoltre considerato meramente formale l’omissione, poiché la cedente aveva successivamente versato l’imposta ed emesso una nota di debito. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471/1997 e dell’art. 21 del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l’assenza dell’IVA e delle annotazioni sostitutive previste dalla legge rendeva irregolari le fatture e obbligava la cessionaria a regolarizzarle; con il secondo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000, contestando che l’omissione potesse essere qualificata come violazione meramente formale. La società, ritualmente intimata, non si è costituita.
La decisione
La Cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha precisato che il cessionario non deve compiere valutazioni sostanziali sulla corretta qualificazione fiscale dell’operazione né sulla congruità dell’annotazione sostitutiva, ma deve verificare che, quando la fattura non indica l’imposta, vi sia una delle annotazioni alternative prescritte dall’art. 21, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972; se manca, deve procedere alla regolarizzazione. Nel caso concreto le fatture erano state emesse senza IVA e senza la necessaria annotazione sostitutiva, e la regolarizzazione era pacificamente mancata: era quindi sussistente la violazione sanzionata. Ha inoltre escluso che l’omissione fosse una violazione meramente formale ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000, perché l’obbligo di regolarizzazione serve a far emergere le fatture irregolari e la sua inosservanza impedisce o ritarda i controlli diretti al recupero dell’imposta e all’applicazione delle sanzioni al cedente. Il successivo versamento dell’imposta da parte della cedente non elimina tale rilevanza. La Corte ha annullato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente e riconoscendo la correttezza dell’avviso sanzionatorio. Ha condannato la resistente alle spese processuali, liquidate in euro 7.000, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997
Dal combinato disposto di tali norme si ricava che il cessionario/committente che riceva una fattura senza l’indicazione dell’ammontare dell’imposta, mentre non è certamente tenuto a valutare la congruità della eventuale annotazione sostitutiva rispetto all’operazione posta in essere, poichè tale valutazione si tradurrebbe in un apprezzamento critico della natura giuridica dell’operazione (apprezzamento che, come detto, non è esigibile dal cessionario), è invece chiamato a verificare se la fattura stessa contenga una delle annotazioni sostitutive e, in mancanza, a procedere alla regolarizzazione.
L’obbligo sanzionato riguarda il controllo formale della presenza, in fattura, dell’indicazione dell’imposta o di un’annotazione sostitutiva prescritta e, in difetto, la regolarizzazione. Non impone invece al cessionario di valutare la correttezza sostanziale della qualificazione fiscale dell’operazione o la congruità dell’annotazione sostitutiva.
art. 21, commi 2, lett. l), e 6, d.P.R. n. 633/1972
Già questa carenza costituisce una irregolarità formale, dato che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 2, lett. l), espressamente stabilisce che la fattura deve contenere l’indicazione dell’aliquota, dell’ammontare dell’imposta e dell’imponibile, mentre l’art. 21 cit., comma 6, elenca i casi in cui l’ammontare dell’imposta può essere omesso e le annotazioni che è necessario inserire in luogo di tale ammontare (nella specie, sarebbe stato necessario che la fattura contenesse l’annotazione “operazione non imponibile”).
La fattura deve indicare aliquota, imposta e imponibile; nei casi in cui la legge consente di omettere l’imposta, deve riportare l’annotazione sostitutiva prevista. La mancanza sia dell’importo sia dell’annotazione prescritta rende la fattura formalmente irregolare e attiva l’obbligo di regolarizzazione del cessionario.
art. 10, comma 3, l. n. 212/2000
E’ noto che, in tema di sanzioni tributarie, la violazione riveste carattere meramente formale – e, dunque, non è punibile ex art. 10 dello Statuto del contribuente – ove essa non comporti un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo (Cass. 22/12/2014, n. 27211, Cass. 6/10/2017, n. 23352).
La non punibilità prevista per le violazioni meramente formali presuppone congiuntamente l’assenza di pregiudizio alle attività di controllo e l’assenza di incidenza sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo. L’omessa regolarizzazione delle fatture non soddisfa tale criterio quando ostacola o ritarda i controlli.
Massime di principio
- Il cessionario o committente che riceva una fattura senza indicazione dell’imposta non è tenuto a svolgere un accertamento sostanziale sulla qualificazione fiscale dell’operazione né a giudicare la congruità dell’annotazione sostitutiva; deve però verificare che la fattura contenga l’annotazione prevista dalla legge e, se questa manca, regolarizzarla.
- L’omessa regolarizzazione di una fattura irregolare non è una violazione meramente formale quando la condotta è idonea a impedire o ritardare i controlli fiscali diretti al recupero dell’imposta evasa e all’irrogazione delle sanzioni al soggetto obbligato in via primaria al versamento.
- Il successivo pagamento dell’imposta da parte del cedente non rende irrilevante né elimina la violazione già commessa dal cessionario per mancata regolarizzazione, poiché l’obbligo di quest’ultimo tutela anche l’emersione tempestiva delle fatture irregolari e l’effettività dei controlli.
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