Cassazione Civile, Ordinanza n. 05679/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due soggetti avevano impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la decisione di primo grado resa in un'azione revocatoria ordinaria proposta da due banche creditrici. La lite riguardava la dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 c.c., di un atto di donazione della nuda proprietà di alcuni immobili, compiuto da un debitore in favore della figlia. Gli impugnanti sostenevano che l'atto fosse espressione di una volontà familiare lecita e che non fosse stato compiuto in danno dei creditori; inoltre deducevano, in via generica, che la donazione non avrebbe reso insufficiente la garanzia patrimoniale del debitore. Con l'unico motivo di ricorso lamentavano nullità per motivazione mancante e violazione/falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., ma senza censurare specificamente la ratio decidendi della sentenza d'appello, che aveva valorizzato la irrilevanza dell'intento soggettivo di ledere i creditori rispetto alla consapevolezza dell'obiettiva idoneità dell'atto a pregiudicarli.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la sentenza impugnata aveva fondato il rigetto dell'appello su una ratio conforme all'art. 2901 c.c., secondo cui, ai fini dell'azione revocatoria, non rileva la volontà di ledere i creditori ma la consapevolezza che l'atto diminuisca la garanzia patrimoniale o possa pregiudicare le ragioni creditorie. Il ricorso non attaccava specificamente tale passaggio decisivo e, per di più, introduceva una questione nuova sull'insufficienza del patrimonio del debitore, questione non trattata nei gradi di merito e che avrebbe richiesto accertamenti di fatto non consentiti in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati. Disposto inoltre l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Nell'azione revocatoria ordinaria non è decisiva la volontà soggettiva di nuocere ai creditori; rileva che il debitore abbia consapevolezza che l'atto di disposizione diminuisca la garanzia patrimoniale o possa arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso che deduce nullità della motivazione e violazione di legge è inammissibile se non censura specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria l'elemento rilevante è l'eventus damni, inteso come idoneità oggettiva dell'atto a pregiudicare la garanzia patrimoniale del creditore; non è necessario dimostrare un intento doloso di nuocere.
- Chi impugna una sentenza di merito deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi posta a fondamento della decisione, altrimenti il ricorso è inammissibile.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni di fatto nuove, specie se richiedono accertamenti istruttori non compiuti nei precedenti gradi di giudizio.
- Una generica contestazione della diminuzione della garanzia patrimoniale, se non ancorata agli atti e alle questioni trattate nei gradi di merito, non è sufficiente a superare la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05573/2023 del 23/02/2023
- ordinanza_civile · 23 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05574/2023 del 23/02/2023
- ordinanza_civile · 23 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05575/2023 del 23/02/2023
- ordinanza_civile · 23 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05577/2023 del 23/02/2023
- ordinanza_civile · 23 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05578/2023 del 23/02/2023
- ordinanza_civile · 23 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05579/2023 del 23/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →