Ordinanza n. 3/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici specialistici di urologia, limitatamente al lotto n. 47, inclusi la valutazione di conformità dell'offerta della controinteressata e l'aggiudicazione
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato gli atti di una procedura aperta telematica, suddivisa in 292 lotti, per la fornitura quinquennale di dispositivi medici specialistici di urologia alle aziende sanitarie del bacino occidentale della Regione Siciliana. La contestazione riguarda il lotto n. 47 e, in particolare, la valutazione di conformità dell'offerta della controinteressata, il successivo verbale con cui la commissione avrebbe confermato tale conformità senza motivazione, l'aggiudicazione pubblicata il 20 luglio 2023 e, ove stipulato, il contratto. Sono state inoltre formulate domande di inefficacia del contratto e di risarcimento in forma specifica, mediante annullamento dell'aggiudicazione, scorrimento della graduatoria o subentro; in subordine, è stata chiesta la rinnovazione della fase di ammissione e aggiudicazione delle offerte. Il giudizio era stato sospeso con ordinanza n. 3818/2023 per la proposizione di una querela di falso.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia né esaminato i motivi relativi alla gara. Rilevato che, dopo l'ordinanza di sospensione, non risultava depositata alcuna informazione sull'andamento del giudizio per querela di falso, il Presidente ha disposto un incombente istruttorio ai sensi dell'art. 80, comma 3-bis, c.p.a. La parte ricorrente deve depositare in Segreteria, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, chiarimenti documentati sull'attuale stato del giudizio per querela di falso. La Segreteria deve comunicare l'ordinanza.
Norme richiamate
art. 77 c.p.a.
Richiamato nell'ambito della disciplina processuale considerata dal giudice in relazione alla sospensione del giudizio.
art. 78 c.p.a.
Richiamato nell'ambito della disciplina processuale considerata dal giudice in relazione alla sospensione del giudizio.
art. 80 c.p.a.
In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l'udienza è fissata d'ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni.
Il Presidente può acquisire d'ufficio chiarimenti documentati per verificare se persistano le ragioni della sospensione; l'ordinanza applica il comma 3-bis alla mancata acquisizione di notizie sul giudizio per querela di falso.
art. 122 c.p.a.
Indicato quale base della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
art. 124, comma 2, c.p.a.
Indicato quale base della domanda di inefficacia del contratto e delle conseguenti forme di tutela richieste dalla ricorrente.
Massime di principio
- Quando un giudizio amministrativo è sospeso per la pendenza di un giudizio di falso, il Presidente può disporre un'istruttoria per verificare documentatamente l'attuale persistenza delle ragioni della sospensione.
- In caso di sospensione del processo, la mancata acquisizione di notizie sull'evento che l'ha determinata giustifica la richiesta alla parte interessata di chiarimenti documentati sullo stato del giudizio presupposto, senza che ciò comporti la definizione della controversia principale.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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