Cassazione Penale, Sentenza n. 14603/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato le loro condanne per truffa e sostituzione di persona. Hanno dedotto due motivi: 1) tardività della querela prodotta dalla persona offesa (contestando che la querela valida fosse del 22/12/2017 e sostenendo invece che il fatto fosse noto già dal 26/4/2017); 2) vizio di motivazione per eccessiva affidamento sulle dichiarazioni di Giovanni Salvucci, sostenendo l'inattendibilità della sua deposizione e proponendo una diversa ricostruzione fattuale (i beni sarebbero effettivamente pervenuti alla società Zilio e Salvucci avrebbe continuato a disporre della posta elettronica).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione: i mezzi di impugnazione non rispettano i parametri di legittimità previsti dall'art. 606 c.p.p. Il primo motivo è inammissibile perché la presunta tardività della querela non era stata dedotta in appello e, dalla sentenza impugnata, risulta invece che la querela era del 22/7/2017 (entro il termine utile), mentre il ricorso produce una querela successiva del 22/12/2017 che non esclude la prima. Il secondo motivo è inammissibile perché si limita a chiedere una rivalutazione fattuale delle prove (valutazione riservata al giudice di merito) e non indica vizi di legittimità della motivazione secondo i requisiti che la Corte esercita (effettività, non manifesta illogicità, non contraddittorietà, non incompatibilità con altri atti del processo). Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (sanzione per colpa nella proposizione del ricorso).
Norme richiamate
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
Ha consentito il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la Corte segnala semplicemente la modalità con cui il ricorso è stato trattato.
art. 606 cod. proc. pen.
Fissati i parametri formali e sostanziali per i motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi proposti si discostassero da tali parametri e quindi il ricorso fosse inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche della declaratoria d'inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende per la colpa nella proposizione del ricorso.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza costituzionale citata)
Citata come principio in ordine alla possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie quando il ricorso sia proposto con colpa; utilizzata dalla Corte per giustificare la sanzione a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere proposte nuove ricostruzioni dei fatti o richieste di rivalutazione delle prove: il sindacato è limitato alla verifica di legittimità e di motivazione secondo i criteri di effettività, non manifesta illogicità, non contraddittorietà e compatibilità con gli atti del processo.
- I motivi non dedotti in sede di appello generalmente non possono essere introdotti in cassazione, salvo che il vizio sia desumibile immediatamente e inequivocabilmente dalla sentenza impugnata o da atti acquisiti al processo (es. quando la questione è evidente dagli atti).
- La tardività della querela può essere rilevata in Cassazione solo se risulta senza necessità di indagini integrative dalla sentenza o dagli atti di causa; altrimenti la questione va sollevata e valutata in sede di merito.
- Se il ricorso è ritenuto inammissibile per vizio formale o per difetto dei presupposti di legittimità, è possibile la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) quando la proposizione del ricorso abbia comportato colpa rilevante.
- Per ottenere successo in Cassazione è essenziale indicare con precisione le norme violate e dimostrare che la sentenza impugnata presenta vizi di motivazione che superano il limite del semplice dissenso o di una diversa valutazione delle prove.
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