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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14603/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato le loro condanne per truffa e sostituzione di persona. Hanno dedotto due motivi: 1) tardività della querela prodotta dalla persona offesa (contestando che la querela valida fosse del 22/12/2017 e sostenendo invece che il fatto fosse noto già dal 26/4/2017); 2) vizio di motivazione per eccessiva affidamento sulle dichiarazioni di Giovanni Salvucci, sostenendo l'inattendibilità della sua deposizione e proponendo una diversa ricostruzione fattuale (i beni sarebbero effettivamente pervenuti alla società Zilio e Salvucci avrebbe continuato a disporre della posta elettronica).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione: i mezzi di impugnazione non rispettano i parametri di legittimità previsti dall'art. 606 c.p.p. Il primo motivo è inammissibile perché la presunta tardività della querela non era stata dedotta in appello e, dalla sentenza impugnata, risulta invece che la querela era del 22/7/2017 (entro il termine utile), mentre il ricorso produce una querela successiva del 22/12/2017 che non esclude la prima. Il secondo motivo è inammissibile perché si limita a chiedere una rivalutazione fattuale delle prove (valutazione riservata al giudice di merito) e non indica vizi di legittimità della motivazione secondo i requisiti che la Corte esercita (effettività, non manifesta illogicità, non contraddittorietà, non incompatibilità con altri atti del processo). Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (sanzione per colpa nella proposizione del ricorso).

Norme richiamate

  • art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020

    Ha consentito il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la Corte segnala semplicemente la modalità con cui il ricorso è stato trattato.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Fissati i parametri formali e sostanziali per i motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi proposti si discostassero da tali parametri e quindi il ricorso fosse inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche della declaratoria d'inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende per la colpa nella proposizione del ricorso.

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza costituzionale citata)

    Citata come principio in ordine alla possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie quando il ricorso sia proposto con colpa; utilizzata dalla Corte per giustificare la sanzione a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere proposte nuove ricostruzioni dei fatti o richieste di rivalutazione delle prove: il sindacato è limitato alla verifica di legittimità e di motivazione secondo i criteri di effettività, non manifesta illogicità, non contraddittorietà e compatibilità con gli atti del processo.
  • I motivi non dedotti in sede di appello generalmente non possono essere introdotti in cassazione, salvo che il vizio sia desumibile immediatamente e inequivocabilmente dalla sentenza impugnata o da atti acquisiti al processo (es. quando la questione è evidente dagli atti).
  • La tardività della querela può essere rilevata in Cassazione solo se risulta senza necessità di indagini integrative dalla sentenza o dagli atti di causa; altrimenti la questione va sollevata e valutata in sede di merito.
  • Se il ricorso è ritenuto inammissibile per vizio formale o per difetto dei presupposti di legittimità, è possibile la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) quando la proposizione del ricorso abbia comportato colpa rilevante.
  • Per ottenere successo in Cassazione è essenziale indicare con precisione le norme violate e dimostrare che la sentenza impugnata presenta vizi di motivazione che superano il limite del semplice dissenso o di una diversa valutazione delle prove.

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