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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28433/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per maggiori IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2007, emesso a seguito di rettifica induttiva dei ricavi dichiarati. La verifica fiscale aveva evidenziato compensi corrisposti ai dipendenti non dichiarati; l'Ufficio aveva quindi ricostruito i maggiori ricavi applicando un criterio percentuale tra ricavi e spese risultanti dalla contabilità. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della società; in appello la CTR aveva solo parzialmente riformato la decisione, ritenendo legittimo l'accertamento induttivo ma non il criterio utilizzato per quantificare i ricavi, perché non coerente con le caratteristiche operative dell'impresa. La CTR aveva pertanto rideterminato i maggiori ricavi in misura corrispondente ai maggiori costi accertati. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: 1) motivazione inesistente/apparente ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., contestando in sostanza la valutazione delle prove e il criterio di rideterminazione adottato dalla CTR.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la CTR aveva comunque esposto, sia pure sinteticamente, le ragioni del proprio convincimento: aveva cioè spiegato perché non fosse corretto applicare il rapporto percentuale tra ricavi e costi ordinari di esercizio alla particolare attività svolta dalla società, ritenendo più appropriato correlare l'aumento dei ricavi all'aumento dei costi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto, nella sostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non consentita in cassazione. È stata inoltre richiamata un'ordinanza precedente della Corte in una questione identica decisa nello stesso senso favorevole alla contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La censura per motivazione omessa o apparente non è fondata quando la sentenza impugnata espone, anche sinteticamente, gli elementi posti a base del convincimento e il percorso logico-giuridico seguito.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza che, sotto questa rubrica, mira in realtà a contestare la valutazione delle prove e l'apprezzamento del merito non è deducibile in cassazione.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni richiamate dal ricorrente non possono essere utilizzate per sollecitare un nuovo giudizio di fatto sulla congruità del ragionamento presuntivo operato dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Non è ammissibile in cassazione una critica che si risolva nella contestazione del ragionamento probatorio e della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Sussiste motivazione solo apparente quando il giudice non indica gli elementi da cui ha tratto il convincimento o non rende percepibile il percorso logico-giuridico; non vi è, invece, vizio di motivazione se la sentenza espone, anche in forma sintetica, le ragioni della decisione.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito censurare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, poiché la valutazione di attendibilità, congruità e sufficienza del materiale probatorio appartiene al merito.
  • In tema di accertamento induttivo, il criterio di ricostruzione dei ricavi deve essere coerente con le caratteristiche concrete dell'impresa; la congruità del metodo utilizzato dall'Ufficio può essere sindacata dal giudice di merito, ma il relativo apprezzamento non è normalmente rinnovabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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