Sentenza n. 1092/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 3914/2022, relativo al giudizio iscritto al R.G. n. 11985/2022, emesso dal Tribunale ordinario di Palermo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune nell’esecuzione di un decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario di Palermo
Esito
La controversia
La banca ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo la condanna del Comune all’esecuzione puntuale del decreto ingiuntivo n. 3914/2022 entro un termine fissato dal giudice, nonché, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, precisando che la propria pretesa era stata integralmente soddisfatta. La dichiarazione di rinuncia è stata depositata e notificata al Comune intimato, non costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso e, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., ha dichiarato estinto il giudizio. La rinuncia è stata determinata dall’integrale soddisfazione della pretesa azionata in ottemperanza. Non è stata adottata alcuna misura esecutiva, né è stato nominato il commissario ad acta. Nulla è stato disposto sulle spese, considerata la mancata costituzione e l’assenza di attività difensiva dell’Amministrazione intimata.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Le disposizioni fondano l’azione volta a ottenere l’esecuzione del titolo giudiziale nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
il giudice deve dichiarare estinto il ricorso nel caso di rinuncia del ricorrente
La rinuncia rituale al ricorso comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
art. 84 c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della disciplina della rinuncia al ricorso.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dal giudice insieme alle disposizioni in materia di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso, quando risulta dagli atti ed è notificata all’amministrazione intimata, impone al giudice amministrativo di dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza, se la pretesa del ricorrente è integralmente soddisfatta prima della decisione e il ricorrente rinuncia ritualmente al ricorso, non occorre adottare misure esecutive né nominare un commissario ad acta.
- In assenza di costituzione o di attività difensiva dell’amministrazione intimata, il giudice può disporre nulla sulle spese di lite.
Come è indicizzato
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