Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16525/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A carico di un socio di minoranza di una società di capitali a ristretta base partecipativa era stato emesso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2007, assumendo la distribuzione ai soci di utili extracontabili prodotti dalla società e non contabilizzati. Il ricorso dinanzi al giudice tributario di merito era stato accolto solo in parte, con rideterminazione dell'utile extracontabile attribuito ai soci; la decisione era poi stata confermata in appello. In cassazione il contribuente proponeva quattro motivi: (1) violazione dell'art. 47 TUIR per asserita illegittimità della presunzione di distribuzione di utili fondata sulla sola ristretta base sociale, che sarebbe solo un indizio e non prova sufficiente; (2) ancora violazione dell'art. 47 TUIR, per erronea applicazione della norma, sostenendo che essa non potesse operare nel caso di utili "in nero"; (3) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 24 Cost., lamentando erronea ripartizione dell'onere della prova e lesione del diritto di difesa, poiché il giudice di merito aveva valorizzato il mancato impugnamento dell'accertamento societario; (4) richiesta di applicazione del favor rei in tema di sanzioni, per ius superveniens derivante dal d.lgs. 158/2015.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi e il terzo motivo, ritenendo il primo conforme a un orientamento consolidato sulla presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base sociale e il terzo inconferente rispetto alla ratio decidendi; ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, in presenza di utili occultati e mai transitati in contabilità, non opera la regola richiamata dal contribuente per evitare una doppia imposizione. Ha invece accolto il quarto motivo, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rilevando la necessità di verificare l'applicazione del regime più favorevole introdotto dal d.lgs. 158/2015. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata nei limiti della questione sanzionatoria e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 47 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    Nelle società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili; la norma invocata non impedisce tale ricostruzione, e non opera la preclusione prospettata quando gli utili siano stati occultati e mai dichiarati dalla società.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova è stata ritenuta inconferente rispetto al decisum della sentenza impugnata.

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la censura è stata giudicata inammissibile per inconferenza.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa; la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché non pertinente alla ratio decidendi.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Lo scrutinio di ammissibilità va compiuto per ciascun motivo e consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la decisione impugnata si colloca nel solco di un orientamento di legittimità consolidato.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel passaggio sulle conseguenze della declaratoria di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Citato nel richiamo ai principi delle Sezioni Unite sul filtro di ammissibilità.

  • art. 606 c.p.p.

    Citato nel richiamo ai principi delle Sezioni Unite sul filtro di ammissibilità.

  • d.lgs. n. 158 del 2015

    Costituisce ius superveniens rilevante ai fini dell'applicazione del favor rei in materia sanzionatoria.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, poiché il fatto noto è la ristrettezza della compagine sociale, che implica reciproco controllo e vincolo di solidarietà tra i soci.
  • La presunzione di attribuzione pro quota degli utili occulti ai soci può essere superata solo mediante prova contraria dell'accantonamento o del reinvestimento degli utili da parte della società.
  • Quando gli utili sono stati realizzati "in nero" e non sono mai transitati in contabilità, non si pone il problema di evitare una doppia imposizione e non opera la regola richiamata dal contribuente per escludere l'imputazione ai soci.
  • È inammissibile la censura per violazione dell'onere della prova che non si confronti con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • In tema di sanzioni tributarie, il giudice di merito deve verificare l'applicazione dello ius superveniens più favorevole al contribuente, secondo il principio del favor rei.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.