Sentenza n. 2483/2026 - Milano, Sezione 1
in punto RICORSO PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO FORMATOSI SULLA sentenza n. 517/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.7.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 517/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per complessivi euro 2.500,00, e aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 25 luglio 2025, l'Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all'integrale esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, verificando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che era stata notificata al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza esecuzione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ritenuto esperibile l'azione per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale specificamente richiamata per la decisione del giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere il giudizio di ottemperanza contro l'Amministrazione rimasta inadempiente.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso per dare esecuzione alla pronuncia.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione destinataria non abbia adempiuto spontaneamente agli obblighi da essa derivanti.
- Quando il titolo esecutivo comporta il pagamento di somme da parte di un'amministrazione statale, il ricorso all'esecuzione forzata o all'ottemperanza presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia, fissando il termine entro il quale il commissario dovrà provvedere.
- Il commissario ad acta può utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso disciplinato dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l'attività di commissario ad acta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1121/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1122/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1123/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1124/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 210/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 211/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →