Cassazione Penale, Sentenza n. 19377/2023 del 08/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile impugna la sentenza di conferma dell'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Lecce (8.11.2022) deducendo due motivi: (1) violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., per non aver rinnovato in appello l'escussione della persona offesa richiesta come prova decisiva; (2) erronea applicazione dell'art. 612 c.p. e dell'art. 192 c.p.p. e vizi di motivazione, sostenendo che le dichiarazioni della persona offesa, anche se parte civile, potevano da sole sorreggere la responsabilità e che le incongruenze rilevate non erano tali da travolgere la credibilità del dichiarante.
La decisione
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile. La Corte ricorda che, per pronunce di merito del 2022 relative a reati di competenza del giudice di pace, sono precluse le censure riconducibili alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p. in virtù del comma 2-bis e dell'art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000 (modifiche introdotte dal d.lgs. n. 11/2018), limitando i motivi proponibili in Cassazione; ne consegue l'inammissibilità del secondo motivo che contestava la valutazione della prova e la motivazione. Quanto al primo motivo (art. 603, comma 3-bis), la Corte chiarisce che l'obbligo di rinnovare l'istruttoria in appello sussiste solo se l'appello abbia effettivamente riformato in pejus l'assoluzione di primo grado; qui l'appello ha confermato l'assoluzione ritenendo insanabile il contrasto tra le dichiarazioni della persona offesa e la testimonianza che le confutava, pertanto non vi è violazione dell'art. 603 comma 3-bis. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi degli artt. richiamati nella sentenza.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, c.p.p.
art. 603, comma 3-bis, c.p.p.
L'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale in appello (escussione della persona offesa) opera solo se l'appello conduce a riformare in pejus l'assoluzione di primo grado; non sussiste quando l'appello conferma l'assoluzione
art. 612 c.p.
Richiamato dalla parte civile come norma relativa alle ipotesi di minaccia; la Corte non entra nel merito della ricostruzione fattuale per via dell'inammissibilità del motivo che riguarda la valutazione della prova
art. 192 c.p.p.
Richiamato dalla parte civile in relazione alla prova testimoniale; la Corte segnala che le contestazioni sulla valutazione delle testimonianze sono precluse in Cassazione quando riconducibili a vizi di motivazione vietati dall'art. 606, comma 2-bis
art. 606, comma 2-bis, c.p.p.
art. 606, comma 2-bis, c.p.p.
Limita i motivi proponibili in Cassazione per le sentenze di appello emesse su reati di competenza del giudice di pace, escludendo le censure che implichino mera rivalutazione probatoria o vizi della motivazione non espressamente previsti
art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000 (introdotto dal d.lgs. n. 11/2018)
art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000
Conferma il limite alla proponibilità del ricorso in Cassazione avverso sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace, in combinato disposto con le modifiche dell'art. 606 c.p.p.
legge 23 giugno 2017, n. 103
legge 23 giugno 2017, n. 103
Indicata come fonte normativa di modifiche al procedimento penale (ha introdotto il comma 3-bis in art. 603 c.p.p.)
d.lgs. n. 11/2018
Ha introdotto il combinato disposto che limita i ricorsi in Cassazione avverso sentenze di appello nate da giudici di pace (art. 39-bis e le modifiche di cui all'art. 606 c.p.p.)
pronuncia a Sezioni Unite, Cremonini, n. 22065 del 28/01/2021
Sez. U. n. 22065/2021 (Cremonini)
Conferma il principio secondo cui l'obbligo di rinnovare l'istruttoria in appello è collegato al caso di riforma in peius dell'assoluzione e ai relativi effetti probatori
art. 616 c.p.p.
Richiamato per la condanna alle spese e per la previsione di sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per inammissibilità dovuta a profili di colpa nell'impugnazione
Massime di principio
- Avverso sentenze di appello pronunciate su reati di competenza del giudice di pace le censure in Cassazione sono fortemente limitate: le doglianze che si risolvono in una mera rivalutazione della prova o in vizi della motivazione sono di norma inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, e dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000.
- L'obbligo per il giudice d'appello di rinnovare l'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. opera principalmente quando l'appello riforma in peius l'assoluzione di primo grado; se l'appello conferma l'assoluzione, la mancata nuova escussione della persona offesa non costituisce per ciò sola violazione.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire prova anche decisiva, ma la loro efficacia probatoria dipende dalla coerenza e dal riscontro con gli altri elementi di prova: contrasti evidenti con altre testimonianze possono giustificare l'assoluzione o l'insufficienza della prova.
- Quando si impugna una sentenza per presunti vizi di motivazione occorre valutare preliminarmente la possibilità di proporre il motivo in Cassazione; se la censura è riconducibile alla valutazione della prova, è probabile che sia inammissibile salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
- Proporre in modo improprio ricorso alla Corte di Cassazione in situazioni precluse può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
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