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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00665/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi alle annualità 2008 e 2009, con cui l'Ufficio contestava a una ditta individuale l'indebita applicazione del regime di inversione contabile IVA (reverse charge), l'omessa regolarizzazione di fatture ricevute senza indicazione d'imposta per operazioni imponibili, oltre ad altre irregolarità connesse alla tenuta dei registri IVA e alla comunicazione dati IVA. La CTP aveva accolto i ricorsi del contribuente; in appello la CTR aveva confermato l'annullamento degli avvisi, ritenendo credibile, sulla base delle risultanze della Guardia di finanza, che l'oro ceduto fosse costituito dai rottami acquistati da privati, in ragione della corrispondenza tra quantità acquistate e quantità cedute alla fonderia. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la falsa applicazione dell'art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo l'insussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo per applicare il reverse charge; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 54 d.P.R. n. 633/1973 e dell'art. 2697 c.c., lamentando che non fosse stata esclusa la possibilità che i beni fossero destinati al circuito commerciale e non al solo circuito industriale, essendo la cessionaria anche operatore commerciale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente, e ha confermato l'impostazione della CTR. In particolare, ha affermato che, ai fini dell'applicazione del reverse charge sulle cessioni di materiale d'oro e di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, non è necessario che il cessionario svolga direttamente l'attività di trasformazione del materiale: rilevano invece la purezza del bene e la sua non immediata destinazione al consumo, essendo sufficiente che il bene sia destinato a essere trasformato in un nuovo oggetto e a un nuovo ciclo economico. La Corte ha quindi ritenuto corretta la valutazione di merito secondo cui la corrispondenza tra oro acquistato e oro ceduto rendeva plausibile che il materiale venduto provenisse dai rottami acquistati da privati.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/1972

    in deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento ... nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario

    Il reverse charge si applica alle cessioni di oro da investimento, materiale d'oro e prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi; non è richiesto che il cessionario effettui direttamente la trasformazione del bene, essendo decisivi purezza e non immediata destinazione al consumo.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1973

    La Corte ne tratta solo come norma invocata nel motivo di ricorso, senza sviluppare una specifica interpretazione autonoma, ritenendo comunque infondata la censura dell'Ufficio.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato a sostegno della censura sull'onere della prova; la Corte ritiene che la valutazione di fatto della CTR sia congrua e non scalfita, sicché la doglianza non coglie nel segno.

  • art. 198, paragrafo 2, direttiva 2006/112/CE

    gli Stati membri possono designare l'acquirente come debitore dell'imposta

    La norma unionale consente, come eccezione al principio generale, di prevedere il reverse charge per le cessioni di materiale d'oro e prodotti semilavorati di una certa purezza; va interpretata restrittivamente ma senza svuotarne l'efficacia.

  • art. 199, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE

    gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni

    È richiamata per il quadro unionale del meccanismo di inversione contabile applicabile a materiali di recupero e rottami.

  • art. 14, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE

    costituisce "cessione di beni" il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario

    Serve a chiarire che il riferimento alle cessioni di materiali va inteso in funzione del trasferimento del potere di disporre del bene materiale come proprietario.

  • art. 1, legge 17 gennaio 2000, n. 7

    Definisce l'oro da investimento e il materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale; la Corte usa tale definizione per delimitare l'ambito applicativo del reverse charge.

Massime di principio

  • Nel regime IVA dell'inversione contabile per le cessioni di oro e materiali auriferi, ciò che rileva è la natura del bene ceduto, la sua purezza e la sua destinazione non immediata al consumo; non è necessario che il cessionario sia il soggetto che materialmente trasforma il bene.
  • L'applicazione del reverse charge costituisce eccezione al principio generale per cui l'IVA è dovuta dal cedente e va interpretata in modo non estensivo, ma senza negarne l'effetto utile rispetto alla finalità antielusiva e antifrode perseguita dal legislatore.
  • In presenza di un accertamento di fatto del giudice di merito sorretto da una ricostruzione plausibile delle risultanze istruttorie, la censura di legittimità che miri a rimettere in discussione la destinazione economica dei beni o la attendibilità delle risultanze probatorie non può essere accolta se non evidenzia un reale errore di diritto o una specifica violazione delle regole sul riparto dell'onere probatorio.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, è sufficiente che il bene aurifero sia destinato a una successiva trasformazione in un nuovo oggetto e a un nuovo ciclo economico; è irrilevante che il cessionario non svolga personalmente la trasformazione, purché il bene presenti le caratteristiche richieste dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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