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Sentenza

Sentenza del 29/01/2018 n. 399 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Imposta di registro - Fideiussione - Autonomia - Intero importo - Proporzionale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la determinazione dell’imposta di registro sul decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore nei suoi confronti. In particolare, sosteneva che l’imposta dovesse essere calcolata soltanto sull’importo del credito effettivamente azionato in sede monitoria, e non sull’intero importo oggetto della fideiussione. La questione riguardava l’autonomia del rapporto di fideiussione rispetto al rapporto principale e la conseguente base imponibile dell’imposta.

La decisione

La tesi del ricorrente è stata respinta. Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del fideiussore è soggetto a imposta di registro in misura proporzionale, calcolata sull’intero importo della fideiussione, anche se il creditore ha richiesto in sede monitoria una somma inferiore. Ciò deriva dal principio di autonomia dei singoli negozi previsto dall’art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: il rapporto di garanzia deve essere considerato autonomamente ai fini fiscali rispetto all’importo concretamente azionato nel procedimento monitorio.

Norme richiamate

  • Art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Principio dell’autonomia dei singoli negozi

    Ai fini dell’imposta di registro, il negozio di fideiussione conserva autonomia rispetto al rapporto principale e rileva sulla base dell’intero importo garantito. Pertanto, l’imposta proporzionale può essere calcolata sull’intero valore della fideiussione, anche quando il decreto ingiuntivo riguarda una somma inferiore.

Massime di principio

  • Quando un decreto ingiuntivo è ottenuto nei confronti di un fideiussore, la base imponibile dell’imposta di registro può essere individuata nell’intero importo garantito dalla fideiussione, non necessariamente nella somma concretamente richiesta nel procedimento monitorio.
  • Il contratto di fideiussione è considerato autonomo ai fini dell’imposta di registro rispetto al rapporto principale garantito; le vicende o l’importo azionato nel rapporto principale non limitano automaticamente la base imponibile della garanzia.
  • In presenza di una garanzia di importo superiore al credito fatto valere giudizialmente, occorre verificare il valore complessivo dell’obbligazione garantita prima di calcolare l’imposta di registro.
  • La tassazione proporzionale può applicarsi anche se il decreto ingiuntivo non accerta o non aziona l’intero importo potenzialmente coperto dalla fideiussione.

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