Sentenza n. 514/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Rimini, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 204/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rimini che aveva accertato il diritto alla carta docente per tre annualità e ordinato l'adozione degli atti necessari al suo effettivo godimento
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale ordinario di Rimini, passata in giudicato il 17 aprile 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente, per gli anni di effettivo servizio svolto con contratti a tempo determinato, a beneficiare della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente alle medesime condizioni del personale di ruolo, ordinando alle amministrazioni scolastiche l'adozione degli atti necessari all'effettivo godimento del beneficio. La sentenza era stata notificata al Ministero dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. La ricorrente ha chiesto anche la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la perdurante inadempienza del Ministero e ha accolto in parte il ricorso, ordinando all'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione. In caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale, con facoltà di subdelega, affinché provveda entro i successivi novanta giorni su istanza della ricorrente. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, ritenuta applicabile dall'art. 114 c.p.a. soltanto nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro; nel caso concreto, il titolo giudiziale imponeva l'adozione degli atti necessari a consentire il godimento della carta docente, beneficio a destinazione vincolata, e non il pagamento diretto di una somma. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La ricorrente ha chiesto anche la condanna al pagamento della c.d. penalità di mora di cui all’art.114 co. 4 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta; secondo il TAR, la penalità di mora è contemplata per i soli giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione istituisce un beneficio tramite una carta avente valore nominale, utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi a contenuto professionale, e non mediante il versamento diretto di una somma di denaro.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertata la perdurante inottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone l'adozione di atti necessari al riconoscimento o al godimento di un beneficio, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a., secondo il principio applicato nella decisione, è configurabile nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro; non è invece dovuta quando il titolo esecutivo impone all'amministrazione di adottare atti per consentire il godimento di un beneficio non consistente nel pagamento diretto di una somma.
- La carta docente costituisce un beneficio a destinazione vincolata, attribuito mediante una carta di valore nominale utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi con finalità formative, e non equivale a un credito pecuniario liberamente esigibile.
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