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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29217/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione e violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. rispetto al rigetto della richiesta di retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare e della conseguente istanza di scarcerazione. Il ricorrente contestava che gli elementi a fondamento della seconda ordinanza cautelare (per associazione mafiosa e contrabbando di carburanti, con riferimento alle vicende “Rompetrol” e “Lavazza”) fossero già desumibili dagli atti disponibili al momento dell'esecuzione della prima ordinanza (12 aprile 2019) e che pertanto la decorrenza del termine doveva essere retrodatata; ha richiamato le informative e le richieste di proroga delle intercettazioni antecedenti la prima ordinanza e ha sostenuto che l'omicidio di Raffaele Fiammingo fosse inquadrabile nella partecipazione all'associazione mafiosa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione sulla desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementi a fondamento della seconda ordinanza sia una quaestio facti riservata ai giudici di merito e sindacabile in Cassazione solo sotto il profilo della logicità e coerenza motivazionale. Pur censurando alcune considerazioni del Tribunale circa la possibile prosecuzione della condotta associativa durante la detenzione, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del riesame sul punto decisivo: al momento della prima ordinanza non esisteva un quadro indiziario idoneo a sostenere la misura per il reato di associazione mafiosa, poiché gli elementi decisivi (dichiarazioni dei collaboratori Mancuso e Arena, 18/10/2019) sono sopravvenuti. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui intercettazioni e relative proroghe non equivalgono automaticamente ai gravi indizi richiesti per una misura cautelare personale. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti per la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare: la retrodatazione è possibile se gli elementi giustificativi della seconda misura erano già desumibili dagli atti del primo procedimento; in caso di contestazione a catena e connessione qualificata il riferimento temporale può essere il momento del rinvio a giudizio.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Definisce il reato di associazione mafiosa; la Corte ha rilevato che la gravità indiziaria per questo reato non risultava dagli atti al momento della prima ordinanza e si è formata solo per effetto di dichiarazioni sopravvenute di collaboratori.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regola l'impugnazione delle ordinanze cautelari in sede di appello ex art. 310; la decisione richiama i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito.

  • art. 279 cod. proc. pen.

    Individua il giudice che procede per le istanze di scarcerazione; la Corte distingue la valutazione della retrodatazione in sede di istanza di scarcerazione (ove la difesa può allegare altri elementi) rispetto al riesame.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata qui al ricorrente.

Massime di principio

  • La verifica se gli elementi giustificativi della seconda misura erano già desumibili dagli atti del primo procedimento è una valutazione di merito; la Cassazione controlla solo la logicità, coerenza e non contraddittorietà della motivazione.
  • In caso di contestazione a catena con connessione qualificata tra i reati, il riferimento temporale per la desumibilità può essere il momento del rinvio a giudizio; in assenza di connessione qualificata il riferimento è il momento dell'adozione della prima ordinanza.
  • Chi invoca la retrodatazione deve allegare e dimostrare che la retrodatazione avrebbe inciso sul computo della durata della custodia (es. avrebbe determinato la decadenza della misura e la scarcerazione); altrimenti la questione può essere dichiarata inammissibile.
  • Intercettazioni e relative proroghe non sono automaticamente equivalenti ai gravi indizi necessari per una misura cautelare personale: possono giustificare indagini ma non necessariamente la custodia cautelare senza un quadro indiziario più pregnante.
  • Dichiarazioni di collaboratori sopravvenute possono costituire la base per una nuova misura cautelare; se tali dichiarazioni sono decisive, la retrodatazione non è possibile se al momento della prima ordinanza tali elementi non erano ancora disponibili.
  • In sede di istanza di scarcerazione il difensore può produrre elementi probatori ulteriori rispetto a quelli presenti nell'ordinanza originale, ma deve dimostrare che quegli elementi già configuravano un quadro indiziario tale da rendere evidente e non discutibile la possibilità di adottare la misura in momento anteriore.

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