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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1998/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva tre censure principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la presunta errata attribuzione a Morello di alcune utilizzazioni della carta di credito della persona offesa, sulla base di un'inferenza circa il possesso continuo della carta; 2) omissione di motivazione e mancata valutazione della richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 3) vizio di motivazione e mancata corretta applicazione del trattamento sanzionatorio e del vincolo della continuazione tra le condotte, con conseguente errore nella determinazione della pena

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per i motivi primo e terzo e fondato il secondo motivo. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione dell'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., rilevando che la Corte territoriale non ha svolto la necessaria valutazione complessiva degli indici rilevanti (natura e gravità degli illeciti, beni protetti, modalità esecutive, motivazioni, conseguenze, periodo temporale, intensità del dolo, comportamenti successivi). Ne è conseguito il rinvio per nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato

Norme richiamate

  • art. 493-ter c.p.

    Reato contestato (uso abusivo di carta di credito); la pena edittale (1-5 anni) rendeva astrattamente applicabile la causa di non punibilità per tenuità secondo la previgente formulazione di art. 131-bis

  • art. 81 c.p.

    Richiamato in relazione al concorso formale o materiale tra condotte (citato in combinazione con art. 493-ter nella sentenza di merito)

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sia insufficiente perché non ha valutato i criteri indicati dalla giurisprudenza (natura e gravità, modalità, finalità, conseguenze, contesto temporale, intensità del dolo, comportamenti successivi). Ha sancito che la pluralità di reati in continuazione non esclude in astratto l'applicabilità della causa di non punibilità; la decisione va presa dopo una valutazione complessiva degli indici

  • d.lgs. n.150/2022 e art. 99-bis introdotto dal d.l. 31/10/2022 n.162

    La Corte ha esaminato la questione temporale di vigenza delle modifiche normative e ha ritenuto irrilevante, ai fini del caso concreto, la diversa tempistica di entrata in vigore: alla data della sentenza di appello le nuove disposizioni non erano ancora in vigore, ma anche la previgente formulazione consentiva l'applicazione di art. 131-bis per il reato contestato

  • art. 611, comma 1-bis c.p.p.; art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176)

    Richiamati in tema di trattazione orale e procedura: le parti non hanno richiesto la trattazione orale e il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022 (Ubaldi)

    Richiamata quale criterio interpretativo: la valutazione della particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva degli indicatori indicati nella massima

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) può essere applicata anche quando i reati sono unificati dal vincolo della continuazione, ma solo dopo una valutazione complessiva e motivata degli indici rilevanti (natura e gravità, modalità, beni protetti, conseguenze, contesto temporale, intensità del dolo, comportamenti successivi).
  • Se la difesa chiede l'applicazione di art. 131-bis, il giudice d'appello deve esaminare e motivare espressamente la decisione: l'omessa valutazione è motivo di annullamento con rinvio.
  • La tempistica di entrata in vigore di riforme normative va verificata e considerata, ma se la previgente disciplina già consente l'applicazione di un istituto la sua mancata valutazione resta rilevante e correggibile in sede di legittimità.
  • Per l'attribuzione di condotte consecutive (es. usi di carta di credito) i giudici possono fondare la loro decisione su indizi quali vicinanza spazio-temporale e filmati di videosorveglianza; tuttavia l'argomentazione deve essere collegata alle risultanze probatorie e adeguatamente motivata per resistere al controllo di legittimità.
  • In caso di riforma in peius ad opera della Corte d'appello (dopo impugnazione), il ricorso per cassazione può ottenere l'annullamento parziale se emergono omissioni di valutazione rilevanti (es. non considerare la tenuità), con rinvio per nuovo giudizio su quel punto.

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