Sentenza n. 948/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 862/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione di una struttura installata sul terrazzo e diniego di sanatoria mediante accertamento di conformità
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società appellante, incorporante la società ricorrente in primo grado, ha impugnato la sentenza del TAR Liguria che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione e il successivo diniego di sanatoria relativi a una struttura qualificata dall'amministrazione come nuova costruzione costituente volume edilizio. L'appello ha dedotto, tra l'altro, difetto ed erroneità della motivazione della sentenza e dell'ordinanza demolitoria, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà; erronea qualificazione dell'opera; illegittimità dell'ingiunzione di demolizione integrale; illegittimità del diniego di sanatoria. La società ha sostenuto che l'opera fosse una pergotenda non soggetta a titolo abilitativo. Dalla documentazione risultava che la struttura aveva una copertura apribile e chiudibile, chiusure laterali amovibili, si integrava con una pompeiana già esistente e autorizzata, occupava una superficie limitata del terrazzo, era realizzata in materiali leggeri e poteva essere rimossa mediante semplice smontaggio, senza opere murarie.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, riformando la sentenza del TAR, ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti di primo grado, annullando i provvedimenti impugnati. Il giudice ha ritenuto che il Comune non avesse adeguatamente valutato le caratteristiche concrete dell'opera. La pergotenda è caratterizzata dalla prevalenza funzionale della tenda, quale elemento di protezione dagli agenti atmosferici, rispetto alla struttura portante, che assume natura accessoria. Nel caso esaminato, la copertura apribile, le chiusure laterali non fisse e amovibili, i materiali leggeri, la limitata superficie, l'assenza di opere murarie necessarie alla rimozione e la mancanza di adeguato isolamento termico e acustico escludevano, secondo quanto risultava dagli atti, la stabile trasformazione del territorio e la creazione di un nuovo volume o organismo edilizio. L'opera migliorava la fruizione esterna della terrazza senza mutarne la destinazione. Sono state richiamate precedenti pronunce secondo cui una struttura leggera destinata a sostenere tende o pannelli retrattili non costituisce nuova costruzione quando non crea uno spazio stabilmente chiuso. Le spese del doppio grado sono state compensate per la peculiarità dell'opera e la sua non immediata qualificabilità edilizia.
Norme richiamate
artt. 3 e 10 d.P.R. 380/2001
Sono soggetti a permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione che determinano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio; una struttura leggera con tenda o pannelli retrattili non integra tale fattispecie se non crea un organismo edilizio stabile o nuovo volume.
art. 15 l.r. Liguria 6 giugno 2008, n. 16
La disciplina regionale del permesso di costruire è richiamata in combinato disposto con gli artt. 3 e 10 del d.P.R. 380/2001 per escludere la necessità del titolo in presenza di una struttura leggera e retrattile priva di stabile trasformazione del territorio.
Massime di principio
- Una struttura installata su un terrazzo rientra nella categoria della pergotenda, e quindi nell'edilizia libera, quando l'elemento principale è costituito dalla tenda destinata a proteggere dal sole o dagli agenti atmosferici, mentre l'intelaiatura svolge una funzione meramente accessoria di sostegno ed estensione della tenda.
- La presenza di coperture retrattili e di chiusure laterali amovibili non determina, di per sé, la creazione di una nuova costruzione o di un nuovo volume edilizio, quando la struttura non configura uno spazio stabilmente chiuso e non produce una trasformazione edilizia e urbanistica permanente del territorio.
- La qualificazione edilizia di una struttura deve essere effettuata sulla base delle sue caratteristiche concrete, tra cui funzione prevalente, materiali, stabilità, amovibilità, superficie, modalità di chiusura e incidenza sull'uso preesistente dello spazio; l'amministrazione non può fondare l'ordine di demolizione su una qualificazione astratta che ometta tale valutazione.
- Una struttura leggera e amovibile che si limita a migliorare la fruizione esterna di una terrazza, senza mutarne l'uso e senza consentire una stabile permanenza di persone mediante la creazione di un ambiente chiuso, non costituisce intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire.
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